14 Novembre 2023

Ammortamento alla francese e anatocismo: aspettando le Sezioni Unite

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Come noto, l’annosa querelle sull’ammortamento francese è stata rimessa ex art. 363-bis c.p.c. alle Sezioni Unite.

In attesa della decisione, si segnala Cass. 2 ottobre 2023 n. 27823 (Quinta Sezione) che, in materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, ha enunciato il seguente principio di diritto: l’applicazione del c.d. “metodo di ammortamento alla francese”, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nell’art. 19, comma 1 ter del DPR n. 602/1973, da ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie.

In motivazione, è osservato, «ad ogni buon conto, … che l’art. 1283 c.c. vieta … la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata.

Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).

La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.

Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell’interesse semplice».

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