15 Marzo 2022

La spedizione in forma esecutiva e la notifica del titolo in caso di pluralità di creditori

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. VI, 9 novembre 2021, n. 32838 – Pres. Amendola – Rel. Tatangelo

Titolo esecutivo – Condanna del debitore a più pagamenti in favore di diversi creditori – Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore – Notificazione del titolo eseguita da altro creditore – Sufficienza – Esclusione

Massima: “Tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale a esso preliminare – e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell’atto di precetto e che quest’ultima sia preceduta dalla (o, quantomeno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore – sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli artt. 474 e seguenti c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso e ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate”.

CASO

All’esito di un processo civile, la soccombente veniva condannata a rifondere le spese di lite a ciascuna delle due controparti.

Una di queste provvedeva, quindi, a intimare, mediante precetto, il pagamento di quanto dovutole in forza della sentenza, dichiarando espressamente, nell’atto, di volersi avvalere della notificazione della medesima sentenza spedita in forma esecutiva in favore dell’altra creditrice che quest’ultima aveva già autonomamente effettuato.

La destinataria del precetto interponeva opposizione agli atti esecutivi, contestandone la validità, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo da parte dell’intimante.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Palermo, sicché la creditrice proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la notifica alla debitrice del titolo esecutivo precedentemente effettuata dall’altra creditrice escludeva la necessità di dovervi nuovamente procedere per avviare l’esecuzione forzata.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, quando una sentenza stabilisce la condanna del debitore al pagamento di distinti crediti a diversi creditori, ciascuno di essi deve autonomamente chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva a proprio favore e, quindi, notificarlo ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non potendosi avvalere delle medesime attività che siano state eventualmente già svolte dall’altro creditore per ritenersi esonerato dal dare corso a tali adempimenti.

QUESTIONI

[1] L’avvio dell’esecuzione forzata (che, nel caso dell’espropriazione, coincide con il pignoramento) dev’essere preceduta da alcune formalità prescritte dalla legge, vale a dire:

  • dalla spedizione in forma esecutiva del titolo di cui il creditore dispone, se si tratta di una sentenza, di un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria o di un atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale (art. 475 c.p.c.), che, sostanziandosi in un’attività materiale autonoma e indipendente rispetto alla formazione e all’esistenza del titolo esecutivo, consiste nell’apposizione in calce a esso della formula esecutiva (così come descritta nel comma 3 dell’art. 475 c.p.c.), con la quale viene comandato agli organi esecutivi di attuarlo;
  • dalla notifica del titolo in forma esecutiva, fatti salvi i casi nei quali la legge prevede diversamente (art. 479 c.p.c.), trattandosi di adempimento volto a rendere partecipe ufficialmente l’obbligato della precisa volontà del creditore di promuovere nei suoi confronti l’azione esecutiva sulla base di quel determinato titolo;
  • dalla notifica del precetto, che può anche essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato unitamente a questo (art. 479 c.p.c.). Tale notificazione ha la finalità di avvertire il debitore dell’intenzione del creditore di avviare l’azione esecutiva e di attualizzare il diritto da tutelare esecutivamente, determinando l’obbligazione del debitore nel momento in cui il precetto è notificato.

In caso di mancato assolvimento di uno di tali adempimenti, l’esecuzione non può essere validamente iniziata e il debitore è legittimato a opporvisi.

La peculiarità della vicenda esaminata nell’ordinanza che si annota risiede nel fatto che la creditrice non aveva provveduto a notificare la sentenza (che stabiliva la condanna al pagamento delle spese di lite in favore suo e di un’altra parte del giudizio) spedita in forma esecutiva, in quanto aveva reputato sufficiente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 479 c.p.c., la notifica della medesima sentenza munita della formula esecutiva già effettuata alla comune debitrice dall’altra parte avente – al pari suo – diritto alla rifusione delle spese di lite.

Un tanto sul presupposto che la debitrice, essendosi già vista notificare detta sentenza in forma esecutiva, era perfettamente a conoscenza della sua esistenza e del suo contenuto, sicché non aveva subito alcun pregiudizio nel momento in cui aveva ricevuto il precetto recante l’intimazione di pagamento dell’altra creditrice fondata sempre sulla medesima sentenza; in questo modo, secondo la tesi patrocinata dalla ricorrente, non vi era un interesse giuridicamente rilevante a fare valere l’inosservanza della norma dettata dall’art. 479 c.p.c.

I giudici di legittimità, tuttavia, non hanno condiviso tale impostazione, affermando che quando il titolo esecutivo rechi la condanna di un medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, vieppiù se detti crediti non risultano avvinti dal vincolo della solidarietà (che, nel caso di condanna alla rifusione delle spese di lite, costituisce eccezione alla regola generale dettata dall’art. 97 c.p.c. e non può, quindi, essere presunto), ciascun creditore, ai fini dell’esecuzione forzata, deve chiedere la spedizione in forma esecutiva del titolo e notificarlo anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito (sia pure fondato sul medesimo titolo esecutivo), da un altro creditore.

Ciò in quanto non è dubitabile che l’unico provvedimento giudiziario che condanni il debitore a pagare due (o più) diversi crediti in favore di due (o più) diversi creditori costituisce titolo esecutivo per tutti tali crediti e che, di conseguenza, ogni creditore ha diritto, ai sensi dell’art. 475 c.p.c., a una specifica e autonoma spedizione in forma esecutiva del titolo in proprio favore, sicché, una volta conseguitala e al fine di ottemperare a quanto stabilito dall’art. 479 c.p.c., deve notificare il titolo munito della formula esecutiva, prima o contestualmente al precetto, non potendosi avvalere della notifica effettuata da un altro creditore, che, all’evidenza, non potrà che riguardare un diverso, distinto e autonomo credito.

L’inosservanza delle prescrizioni dettate dagli artt. 475 e 479 c.p.c. si traduce in un vizio dell’azione esecutiva, dal momento che le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo e della fase stragiudiziale a esso preliminare (in cui si colloca, per l’appunto, la notifica del titolo spedito in forma esecutiva e del precetto) sono imposte specificamente ed espressamente dagli artt. 474 e seguenti c.p.c. ed è la stessa legge a prevedere la possibilità che il debitore ne faccia valere l’inosservanza con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un diverso, ulteriore e specifico pregiudizio che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non sono state rispettate.

In altre parole, secondo i giudici di legittimità, non è sostenibile che, qualora siano state omesse o violate le formalità espressamente previste come necessarie dalla legge ai fini del corretto esercizio dell’azione esecutiva, per la violazione delle quali è stabilita la possibilità di svolgere opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il debitore opponente, oltre ad allegare e dimostrare la sussistenza della denunciata violazione, sia tenuto ad allegare e dimostrare un (ulteriore e diverso) concreto nocumento al proprio diritto di difesa, visto che la sussistenza di un pregiudizio rilevante, idoneo a condurre alla declaratoria di inefficacia degli atti viziati da detta violazione, è sancita – in via preventiva e non sindacabile dal giudice – dalla stessa legge.

Diversamente opinando, d’altra parte, si dovrebbe ammettere che il creditore che abbia intimato il precetto senza avere preventivamente notificato il titolo in forma esecutiva possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell’esistenza di quel titolo, il che condurrebbe a un insanabile contrasto con la ratio sottesa alle norme che disciplinano l’esecuzione forzata e a una sostanziale abrogazione di quelle che regolano, in particolare, gli atti a essa preliminari.

La problematica diffusamente tratteggiata nell’ordinanza annotata è destinata, in buona parte, a perdere rilievo, una volta che, in attuazione della delega di cui alla l. 206/2021, verranno abrogate le disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva del titolo (secondo il criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 12, lett. a), dai più considerata ormai un inutile orpello privo di una reale ed effettiva utilità.

Peraltro, sebbene nell’ordinanza non sia precisato se la creditrice, oltre a non avere notificato la sentenza in forma esecutiva, non avesse nemmeno chiesto l’apposizione della formula esecutiva, deve ragionevolmente escludersi che una simile evenienza si fosse verificata, dal momento che, anche senza considerare la formalità prescritta dall’art. 479 c.p.c., il materiale possesso del titolo spedito in forma esecutiva, per la sua esibizione all’ufficiale giudiziario, costituisce requisito indispensabile affinché venga concretamente dato corso al pignoramento. Così, riesce davvero difficile giustificare la scelta della creditrice di non procedere alla sua notifica, a maggior ragione se si considera la possibilità di effettuarla in una a quella del precetto, cui aveva dato pacificamente corso.

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