13 Luglio 2021

Impugnazione della sentenza di nullità del regolamento condominiale: negata la legittimazione al condomino che non abbia preso parte al grado di giudizio precedente

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6656. Presidente Lombardo, Estensore Scarpa

Massima: “La sentenza che, come nella specie, dichiari la nullità di clausole del regolamento di condominio “contrattuale”, accogliendo la domanda proposta nei confronti dell’amministratore di condominio, privo al riguardo di legittimazione passiva, non può, perciò, essere appellata da uno o da alcuni singoli condomini (non essendo comunque idonea a fare stato nei confronti degli stessi, come invece nella fattispecie decisa da Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436), seppur costoro siano, per quanto detto, gli effettivi titolari (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, alla stregua del principio generale che la legittimazione l’impugnazione, in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, poiché’ con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. Sez. 6 – 1, 29/07/2014, n. 17234; Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17974; Cass. Sez. 3, 14/07/2006, n. 16100).”.

 CASO

Tizia ed altri condomini del Condominio X impugnavano la deliberazione assembleare dell’11 gennaio 2014, domandando anche la declaratoria di nullità del regolamento condominiale, articoli 7) e 9), nella parte in cui gli stessi consentivano la sostituzione in assemblea dei condomini assenti e non deleganti da parte dei rappresentanti di zona del comparto immobiliare.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 14 novembre 2015, dichiarava la nullità sia della delibera assembleare 11 gennaio 2014 sia degli articoli 7 e 9 del regolamento condominiale.

A seguito dell’appello proposto dai condomini Alpha Costruzioni e Beta s.n.c., che lamentavano la mancata integrazione del contraddittorio stante la necessità del litisconsorzio correlata alla riconosciuta natura contrattuale del regolamento condominiale, la Corte di Cagliari riteneva sottratta alla propria cognizione, in difetto di apposito motivo di gravame, la questione della qualificazione contrattuale del regolamento ritenuta dal primo giudice. Conveniva, invece, sulla legittimazione passiva spettante ai singoli condomini in ordine all’autonoma domanda di nullità del regolamento condominiale, articoli 7) e 9) e riteneva peraltro distinto ed autonomo il diritto spettante alla condomina Tizia rispetto alla sentenza resa nei confronti del Condominio X, e perciò legittimata la medesima Tizia a proporre opposizione ordinaria ex articolo 404 c.p.c., comma 1, e non invece appello.

Alpha Costruzioni e Beta s.n.c. proponevano ricorso innanzi alla Suprema denunciando la violazione degli articoli 339 e 404 c.p.c., non potendosi Alpha reputare terza rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del condominio, né perciò legittimata a proporre opposizione di terzo.

Dichiaravano inoltre la violazione degli articoli 102, 339 e 404 c.p.c., evidenziando come l’appello avesse sollevato la questione della necessità del litisconsorzio di tutti i condomini e non della sola appellante.

SOLUZIONE

Considerando congiuntamente esaminabili i due motivi di ricorso, in quanto concernenti entrambi la questione della legittimazione all’appello della Alpha Costruzioni e della Beta s.n.c.., la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendolo manifestatamente infondato su proposta del relatore.

Infatti, configurandosi il regolamento di condominio cosiddetto “contrattuale” come un contratto plurilaterale, l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio, essendo questo carente di legittimazione, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario.

La sentenza che dichiari la nullità di clausole del regolamento di condominio “contrattuale”, non può, perciò, essere appellata da uno o da alcuni singoli condomini, seppur costoro siano, per quanto detto, gli effettivi titolari (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, alla stregua del principio generale che la legittimazione l’impugnazione, in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, esercitandosi con l’impugnazione non un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio.

QUESTIONI

La pronuncia della Corte di Cassazione in oggetto verte sul tema della legittimazione all’appello di singoli condomini che non avessero formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio inerente la dichiarazione di nullità del regolamento condominiale o di parte dello stesso.

La Suprema Corte ha ribadito  l’orientamento maggioritario, sostenuto in precedenza[1], secondo cui la legittimazione all’impugnazione spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, ovviamente fatta salva  l’eccezione per l’opposizione di terzo.

Infatti, con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio.

Nel caso in analisi, la Corte torna a statuire, inoltre, sul dibattuto tema del riconoscimento all’amministratore di condominio della legittimazione passiva nel caso in cui venga impugnata una sentenza inerente la validità del regolamento condominiale o di parti dello stesso.

La Cassazione ha escluso, nella questione ad oggetto, il rilievo della sentenza 10934/19, richiamata in memoria dai ricorrenti, poiché suddetta pronuncia aveva riconfermato la sussistenza, in capo a ciascun condomino, di un potere autonomo che fosse sì concorrente con quello dell’amministratore, ma che al contempo permettesse di agire e resistere individualmente a tutela dei propri diritti di comproprietario “pro quota” nelle controversie condominiali inerenti i diritti reali dei singoli condomini sulle parti comuni.[2]

Viene inoltre riconfermata dalla Suprema Corte la posizione per cui, in caso di regolamento di condominio configurato come “contrattuale”, l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario.[3]

Non è pertanto possibile esercitare tale azione nei confronti del condominio (e quindi dell’amministratore), essendo questo carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, proprio in ragione della natura “contrattuale” di un regolamento caratterizzato da una pluralità di parti e da uno scopo comune, la cui struttura rimanda, per l’appunto, al contratto plurilaterale.

Un regolamento siffatto è stato in precedenza approvato dall’unanimità dei condomini, e pertanto l’azione di nullità del regolamento rientra in quei casi in cui è necessario che siano chiamati tutti i condomini singolarmente, in applicazione di un litisconsorzio necessario, poiché il provvedimento che andrà a definire il giudizio avrà conseguenze nella sfera dei diritti soggettivi dei singoli, che, in quanto tali, non rientrano fra gli interessi delegati alla cura dell’amministratore.

Proprio per quest’ordine di motivi che la sentenza della Cassazione è applicabile anche nel caso di un regolamento non contrattuale, ossia avente natura assembleare, e dunque approvato non in maniera unanime ma comunque dalla maggioranza dei condomini.  Come infatti aveva detto nel 1995 la stessa Corte, anche qualora la natura del regolamento fosse diversa, è comunque necessario convenire in giudizio tutti i condomini, essendo l’amministratore un soggetto privo di legittimazione passiva. [4]

Questi è infatti il mandatario per la gestione delle sole parti comuni dell’edificio e, ai sensi dell’art. 1131 c.c., ha la rappresentanza del condominio solo in determinate materie, e cioè nell’ambito delle sue attribuzioni, ordinarie e straordinarie e non anche in quei giudizi che andranno a avere conseguenze dirette sulla sfera dei diritti soggettivi individuali.

Con la sentenza in analisi, la Suprema Corte risponde a un quesito che la giurisprudenza si è più volte posta in tema di legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione del regolamento condominiale, ribadendo quell’orientamento che più volte aveva affermato in passato, statuendo che, nell’azione rivolta ad ottenere la dichiarazione di nullità di una o più clausole del regolamento, è necessario citare in giudizio i singoli condomini, essendo l’amministratore privo di quella legittimazione passiva richiesta per stare in giudizio.

[1] Cass. Sez. 6 – 1, 29/07/2014, n. 17234; Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17974; Cass. Sez. 3, 14/07/2006, n. 16100.

[2] Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934

[3] Cass. Sez. 2, 21/05/2008, n. 12850; Cass. Sez. 2, 29/11/1995, n. 12342; Cass. Sez. 2, 30/03/1990, n. 2590.

[4] Cass. sent. n. 12342/1995

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