15 Aprile 2020

Coronavirus e sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese alle banche alla luce dell’art. 56 del decreto “Cura-Italia”

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Sintesi del focus

Nell’articolo si esaminano le misure di aiuto alle piccole e medie imprese previste dal decreto “Cura-Italia” nei rapporti con le banche in relazione ai contratti già pendenti. L’art. 56 del d.l. n. 18 del 2020 vieta alle banche di recedere da affidamenti e mutui fino al 30 settembre 2020. Inoltre vi è una sospensione del pagamento di mutui e leasing fino a fine settembre 2020. Non si tratta di liquidità “attiva” (nuove risorse messe a disposizione dalle banche) ma di liquidità “passiva” (nel senso che le banche non possono revocare gli affidamenti e devono, a richiesta, sospendere l’addebito delle rate).

Contenuto

L’infezione da Covid-19 ha colpito duro non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il profilo economico. La chiusura forzata di quasi tutte le imprese commerciali e di numerose imprese industriali rischia di lasciare un grave strascico economico per tutto il sistema Italia. Contro una crisi come questa, che non ha precedenti in tempo di pace, i Governi devono muoversi con strumenti straordinari, assicurando liquidità alle imprese.

La liquidità può venire meno anche se le banche pongono termine ai rapporti di finanziamento già in essere. Per ridurre questo rischio il Governo ha adottato l’art. 56 del d.l. n. 18 del 2020 (denominato “Cura-Italia”), rubricato “misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19”.

Il meccanismo previsto dall’art. 56 d.l. n. 18 del 2020 funziona con i seguenti passaggi:

  • l’impresa comunica alla banca la crisi di liquidità;
  • l’impresa correda la comunicazione con un’autocertificazione;
  • scatta così per legge un divieto di revocare affidamenti e mutui fino al 30 settembre 2020 nonché una sospensione dell’obbligo di pagare le rate di mutui e leasing fino a fine settembre 2020.

Bisogna anzitutto comprendere a quali imprese esattamente si applichi l’art. 56 del d.l. n. 18 del 2020. Il testo legislativo prevede che possono beneficiare delle misure “le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede legale in Italia” (art. 56 comma 5).

La Raccomandazione della Commissione distingue fra:

  • microimprese;
  • piccole imprese;
  • medie imprese.

Più precisamente è microimpresa “un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. Si definisce invece piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Infine si considera media impresa “un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”. In conclusione le imprese che non superano l’ultima di queste tre soglie possono accedere ai benefici previsti dall’art. 56.

Tuttavia bisogna considerare che il testo legislativo esclude dai benefici le imprese in difficoltà. Possono difatti accedere ai vantaggi previsti “le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate” (art. 56 comma 4). La ratio della disposizione è quella di consentire alle banche di (provare a) recuperare crediti difficili anche nel periodo di sospensione di circa 6 mesi (aprile-settembre 2020) concesso alle imprese sane. Se non si distinguesse fra crediti in bonis e crediti deteriorati, le banche non potrebbero – fino a settembre 2020 – né interrompere i rapporti con i clienti né addebitare rate alle società in conclamata difficoltà (a fronte di una mera autodichiarazione dell’impresa), con conseguenze nefaste per le medesime banche, perché nelle more la situazione dei debitori rischierebbe di complicarsi ulteriormente e di rendere definitivamente impossibile il recupero del credito.

I benefici previsti dal testo legislativo non sono automatici, ma dipendono da una comunicazione effettuata dall’impresa interessata alla banca. La comunicazione, stabilisce il testo legislativo, “è corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale consegunza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19” (art. 56 comma 3). Il meccanismo della autocertificazione è stato previsto per velocizzare l’operatività delle sospensioni. L’autocertificazione pone la banca in una situazione di soggezione, nel senso che l’istituto di credito – se la richiesta è corredata con la autocertificazione – deve sospendere gli addebiti (tranne per l’impresa che non soddisfi gli altri requisiti, ossia se è troppo grande oppure se il credito è deteriorato). La dichiarazione che il rappresentante legale dell’impresa deve rilasciare ha ad oggetto:

  • la presenza di carenze di liquidità;
  • la circostanza che esse siano temporanee;
  • il fatto che le carenze siano conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

In caso di successivi controlli sulla veridicità della dichiarazione, la presenza di liquidità potrebbe ritenersi sussistente (e dunque il legale rappresentante dell’impresa ha dichiarato il falso) nei casi in cui l’impresa attesta l’illiquidità, ma il conto su cui vengono prelevate le rate di mutuo o i canoni di leasing è capiente, a maggior ragione se è capiente per tutto il periodo di circa 6 mesi previsto per la sospensione. Per quanto riguarda la “temporaneità” della carenza di liquidità, il caso è quello dell’impresa che aveva liquidità prima della crisi, liquidità che è venuta meno per gli effetti dell’epidemia. Bisogna inoltre che sussista un legame fra la crisi e la carenza di liquidità: si potrebbe pensare che questo requisito sia soddisfatto con maggiore frequenza nei settori più duramente colpiti dalla chiusura forzata, come il commercio e il turismo.

Nel merito, le misure finanziarie a sostegno delle imprese sono due:

  • il divieto di revocare gli affidamenti;
  • la sospensione delle rate di mutui e leasing (art. 56 comma 2).

Per quanto riguarda il divieto di revoca degli affidamenti, la disposizione riguarda le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi. Come è noto, le aperture di credito possono essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.). Le aperture a tempo determinato non possono essere revocate prima della scadenza (salvo giusta causa), mentre le aperture a tempo indeterminato possono essere revocate con un preavviso di 15 giorni. La disposizione dell’art. 56 si riferisce espressamente alle aperture a tempo indeterminato (dette anche, nel gergo bancario, a revoca: appunto perché ciascuna parte può liberamente recedere, purché osservi il periodo di preavviso).

A fronte della autocertificazione presentata dall’impresa, fino al 30 settembre 2020 le banche non possono procedere a revoca delle aperture di credito. L’art. 56 d.l. n. 18 del 2020 deroga dunque all’art. 1845 c.c. Nella prassi i contratti bancari prevedono la possibilità per la banca di recedere e spesso abbreviano il termine di legge da 15 giorni a un periodo più breve, che talvolta arriva a un solo giorno. Dette clausole, se presenti, sono nulle per contrarietà a norma imperativa con riferimento al periodo che va fino al 30 settembre 2020. Successivamente torneranno a essere operative. Si tratta dunque di clausole che – più che essere nulle – sono momentaneamente inefficaci, ma riprenderanno la loro efficacia dal 1° ottobre 2020, data dalla quale sarà di nuovo possibile per la banca recedere dai contratti.

Per quanto riguarda la sospensione delle rate di mutui e leasing, va ricordato che dette forme di finanziamento prevedono un piano di ammortamento, ossia delle scadenze alle quali i pagamenti devono essere effettuati. Nella prassi bancaria le scadenze sono quasi sempre mensili, e in casi limitati trimestrali o semestrali. Dal momento che il d.l. n. 18 è del marzo 2020, la possibilità di sospensione riguarda in sostanza sette mensilità (da quelle scadenti a fine marzo sino a fine settembre 2020).

“Sospensione” non significa che gli importi non sono dovuti, ma solo che possono essere pagati in ritardo rispetto a quanto previsto nell’originario piano di ammortamento. La dilazione può essere strutturata nel modo che le parti ritengono più opportuno (anche se, nei fatti, saranno le banche a fissare le condizioni). Il testo legislativo prevede che il piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Ne consegue che le banche incasseranno più tardi, ma non potranno pretendere interessi maggiorati.

L’art. 56 comma 2 specifica che “è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”. La specificazione del testo legislativo è ovvia, ma può essere utile per evitare dubbi interpretativi. Come è noto, nei leasing e nei mutui si pagano rate comprensive ciascuna di una quota capitale e di una quota interessi. Le imprese più solide non chiederanno alcuna sospensione. Le imprese meno solide chiederanno la sospensione dell’intera rata (non pagheranno fino a fine settembre 2020 né capitale né interessi). Una via intermedia viene suggerita dal legislatore: si pagano gli interessi, mentre si sospende il pagamento del solo capitale.

Rimane da chiedersi cosa succederà il 1° ottobre 2020. Potrebbe essere una data funesta per molte piccole e medie imprese italiane. Difatti verrà meno il periodo di sospensione e le banche potrebbero procedere a recessi in massa dai contratti e a richieste in massa di pagamento delle rate sospese. Bisogna difatti considerare che, nel semestre di grazia (aprile-settembre 2020) previsto dal legislatore, il fatturato delle imprese italiane calerà in modo drastico. Incassando meno danari, sarà alquanto difficile onorare da ottobre in poi le rate dei finanziamenti.