22 Gennaio 2019

Sulla mancata produzione del contratto da parte del correntista attore

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il correntista attore deve produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto, il contratto di cui sono contestate le pattuizioni. Ma se è dedotto che non è stato stipulato alcun contratto scritto, l’onere di produzione del contratto di finanziamento grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali (cfr. art. 1284, comma 3, c.c.), commissioni, spese e simili; in altri termini, il correntista assume l’inadempimento della banca (mancanza del contratto in forma scritta), che è dunque onerata dell’obbligo di provare il proprio adempimento producendo copia del contratto scritto.

In tale senso si è pronunciata parte della giurispruenza di merito:

– deve escludersi che gli interessi convenzionali siano mai stati nella specie concordati per iscritto fra le parti, in presenza di specifica contestazione di parte attrice in punto di esistenza di un accordo scritto sugli interessi, e di mancata produzione del contratto da parte della banca. La mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, da parte della Banca, che dovrebbe sempre (e per sempre) gelosamente conservare tale documento, impedisce di conoscere quali siano state le previsioni in tema di capitalizzazione degli interessi, con la conseguenza che la relativa deduzione difensiva dell’Istituto è priva di mordente, poggiando (paradossalmente) non su un documento prodotto ma su un documento mancante (Trib. Sassari 9.8.2014);

– è onere dell’attore produrre i documenti contrattuali nonché gli estratti di conto corrente dai quali desumere le somme che egli assume illegittimamente pagate alla banca e delle quali rivendica la restituzione. Il richiamato principio subisce una deroga (ma in verità solo apparente) nelle ipotesi in cui (i) il correntista deduca che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale ed in quelle in cui (ii) il medesimo correntista, ancorché attore in senso formale e sostanziale, sia destinatario nel medesimo giudizio di una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell’eventuale saldo negativo portato dal conto corrente: in tali casi, nell’ipotesi da ultimo considerata graverà su entrambe le parti, offrire la prova dell’esistenza dei fatti costitutivi addotti e, dunque, la Banca convenuta (ma attrice in riconvenzionale) dovrà provare i fatti costitutivi della propria pretesa per come esercitata mentre nell’ipotesi sub) (i) sarà onere dell’Istituto che affermi l’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto offrirlo in produzione, non potendo in tal caso gravare sul correntista la prova di un fatto – questo, sì – negativo (Trib. Spoleto 20.6.2017);

– l’esistenza di una pattuizione scritta sul tasso di interesse ultralegale applicato è fatto costitutivo del diritto di credito della banca e fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda del cliente: è quindi onere della banca provarlo documentalmente. Anche a voler ravvisare nell’azione di nullità della pattuizione riferita al pagamento di interessi ultralegali un’azione di accertamento negativo, costituente il presupposto dell’azione di ripetizione svolta dal cliente, la deduzione circa la nullità di una pattuizione (nella fattispecie, mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto), costituisce già di per sé la prova dell’assenza di causa debendi che l’attore è tenuto a dare. Appare quindi naturale onerare la banca della prova dell’oggettiva esistenza della fonte contrattuale degli interessi convenzionali addebitati (e tale onere deve ritenersi perdurare fino a quando non sia prescritta l’azione di ripetizione fondata sul contratto) (Trib. Pavia 21.4.2018).