6 Novembre 2018

Sui rapporti tra responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c. e regolamento di competenza

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 10 settembre 2018, n. 21943. Pres. Amendola, Est. Cigna

Procedimento civile – Soccombenza – Spese di lite – Responsabilità c.d. da lite temeraria (C.p.c., artt. 88, 91, 96)

La condanna ex art. 96,comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

CASO

Il tribunale ritiene “decidibile con il merito” l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente a decreto ingiuntivo, e per questa ragione prosegue l’istruzione concedendo in prima udienza i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e dichiarando contestualmente la provvisoria esecutività del decreto opposto.

L’opponente propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza, cui resiste la convenuta opposta nel giudizio di opposizione.

SOLUZIONE

La Cassazione dichiara inammissibile il regolamento, ricordando in premessa che il rimedio in parola costituisce mezzo d’impugnazione ordinario, proponibile soltanto avverso provvedimenti che pronunciano sulla competenza “ossia contro provvedimenti che, se non impugnati, sono suscettibili di rendere incontestabile la competenza (o l’incompetenza) del giudice adito”.

Tale condizione non è ravvisata nel caso di specie, laddove la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza emessa a seguito dell’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in sede di opposizione, e dunque ha introdotto il procedimento per contestare un provvedimento interinale che, quand’anche abbia implicitamente delibato in positivo (come logicamente appare) sulla questione di competenza, non ha certo interferito sulla definizione della causa e dunque non poteva essere oggetto di regolamento.

Nella condotta della ricorrente la Cassazione ha altresì individuato un comportamento rilevante ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., e per tale ragione, al fine di “contenere il fenomeno dell’abuso del processo”, ha condannato la parte al pagamento di una somma equitativamente determinata (nel caso di specie calibrata sulla metà del massimo dei compensi liquidabili ex D.M. 55/2014).

QUESTIONI

Il provvedimento affronta due distinti temi.

Non costituisce una novità l’affermazione per cui l’ordinanza che, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, per cui non è impugnabile neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione.

Con le medesime parole e sulla medesima fattispecie – ossia sulla proposizione di regolamento di competenza avverso l’ordinanza che dispone sulla provvisoria esecutività – si era infatti espressa la Corte con le decisioni Cass., 13 novembre 2015, n. 23309, 9 maggio 2006, n. 10593 e  27 novembre 1999, n. 13255; 26 marzo 2014, n. 7191.

Si segnala ancora, sul primo tema, che il principio è stato esteso, in via di obiter dictum, alla giurisdizione da Cass., 24 ottobre 2005, n. 20470, mentre, tra le decisioni citate nella motivazione dell’ordinanza, Cass., 16 giugno 2014, n. 13596 cita il principio in riferimento (non al regolamento di competenza, ma) all’appello.

La constatazione che il suddetto orientamento risulta a tutti gli effetti pacifico nella giurisprudenza di legittimità costituisce la premessa per affrontare la seconda questione trattata dall’ordinanza in commento.

La Cassazione, preso atto che la parte ha introdotto “pretestuosamente” il mezzo d’impugnazione, ravvisa un “ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale” nella consapevole scelta processuale di attivare un procedimento destinato a non essere neppure esaminato nel merito (anche se, per non ingessare il fisiologico aggiornamento della giurisprudenza, l’“ingiustificato  sviamento” deve essere escluso quando la parte accompagni l’attivazione del procedimento con l’offerta di argomenti idonei a mettere almeno astrattamente in discussione l’orientamento giurisprudenziale che ne comporta l’inammissibilità), e sulla base di ciò condanna la ricorrente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c.

E’ noto che tale disposizione è stata introdotta dalla L. 4 luglio 2009, n. 69, che ha aggiunto all’art. 96 un ultimo comma per cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, incrementando così, con un’assai ambigua formulazione letterale, i non esigui problemi già affrontati in materia di responsabilità c.d. da lite temeraria dalla dottrina degli ultimi decenni (per limitare gli accenni bibliografici ai  primi commenti all’art. 96 nella sua attuale versione, v. Maccario, L’art. 96 c.p.c. e la condanna al risarcimento solo su istanza dell’altra parte: ombre di incostituzionalità recenti modifiche normative, in Giur. It., 2009, I, 2245; Porreca, La riforma dell’art. 96 c.p.c. e la disciplina delle spese processuali nella l. n. 69 del 2009, in Giur. Mer., 2010, 1836; Scarselli, Le novità in tema di spese, in Foro It., 2009, V, 263; Tuozzo, Il danno non patrimoniale da lite temeraria alla ricerca della copertura costituzionale, in Resp. Civ., 2009, 342; Vanacore, Lite temeraria: il “canto del cigno” dell’art. 385, 4° co., c.p.c. e la nuova responsabilità aggravata, ivi, 969).

Chiara negli scopi (ossia estendere l’ambito operativo della responsabilità da lite temeraria superando i problemi insorti nella fase applicativa della previsione di cui al primo comma della stessa norma, e con ciò deflazionare il carico giudiziario razionalizzando l’accesso alla Giustizia come già esplicitamente affermato dall’Ufficio Studi del Senato nella scheda di lettura del D.d.L. S1082, in www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/32463_dossier.htm) e nell’individuazione della sanzione (la condanna alla corresponsione di una somma equitativamente determinata alla parte vittoriosa), la norma è molto meno limpida quanto ai presupposti per la sua applicazione.

L’incertezza, figlia dell’espressa volontà del legislatore che si è astenuto dal disciplinare espressamente l’ambito di operatività della norma e lo ha anzi affidato alla generica espressione “in ogni caso”, è parzialmente rimossa dall’ordinanza in commento, che riconduce la responsabilità ex art. 96, comma 3 c.p.c. a due figure (anch’esse in realtà caratterizzate da confini tradizionalmente incerti) quali l’abuso del processo, nella fattispecie ravvisata nell’introduzione di un mezzo d’impugnazione che un pacifico orientamento giurisprudenziale considera inammissibile ai fini dedotti dal ricorrente, e i danni punitivi.

Il collegamento con quest’ultima figura era stato in realtà già tracciato dalla giurisprudenza di merito, che in una delle prime pronunce aventi ad oggetto il nuovo istituto, aveva ravvisato una nuova “fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell’illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive” (Trib. Varese, 30 ottobre 2009, in Giur. it., 2011, I, 157 ss.), e da ciò aveva tratto timidi spunti per ipotizzare un nuovo tipo di responsabilità processuale prescindente dall’accertamento di un illecito civile.

Tale conclusione non è fatta espressamente propria dall’ordinanza in commento, per cui la responsabilità in oggetto possa prescindere soltanto dall’accertamento del dolo o della colpa grave (ma questa conclusione è in realtà già ricavabile dall’incipit “in ogni caso”, che pone un evidente contrasto con i presupposti soggettivi del comma 1), e, dopo il fugace riferimento, poi non sviluppato in motivazione, al “progressivo ingresso” dei danni punitivi “nel nostro ordinamento”, si limita a richiamare l’opportunità di una responsabilizzazione delle parti, e di chi ricorre alla Corte di cassazione in particolare, ad un uso corretto del sistema, che permetta, senza l’indebito effetto di “ingolfamento” cagionato dai ricorsi irrimediabilmente destinati all’inammissibilità, la “tutela dei diritti e la risposta alle istanze di giustizia”.