20 Dicembre 2016

Riconoscimento di debito

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

 

Come noto, per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta ‘ad substantiam’, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale (Cass. n. 1878/1972; Cass. n. 266/2006; Cass. n. 3017/2014; Cass. n.10516/2016; App. Salerno 27.1.2016).

La prova di una siffatta pattuizione grava sulla parte che chiede il pagamento del tasso ultralegale, essendo gli interessi una componente del credito vantato (v. Cass. n. 23974/2010).

Essendo l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell’art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post (Cass. n. 10516/2016; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 11466/2008; Cass. n. 15643/2003; Cass. n. 280/1997; Cass. n. 2690/1987; Trib. Udine 29.10.2013; Trib. Teramo 29.5.2015).

“L’eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l’atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa” (Cass. n. 266/2006).

In altri termini, “la ricognizione di debito, anche se titolata, non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione ma ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere – oltre che esistente – valido(cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 13776/14)” (Trib. Napoli 25.5.2015).