3 Agosto 2015

Le limitazioni probatorie del terzo nell’esecuzione forzata esattoriale

di Domenico Cacciatore Scarica in PDF

Trib. Lucca, 1 agosto 2014, sent. n. 1261

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Esecuzione forzata in genere – Esecuzione esattoriale – Opposizione di terzo all’esecuzione – Limiti probatori
(cod. proc. civ., artt. 619 e 621; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 58 e 63)

Esecuzione forzata in genere – Opposizione di terzo all’esecuzione –Prova della data certa
(cod. proc. civ., artt. 619 e 621; cod. civ. artt. 2702 e 2704)

[1] Nella opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale, i limiti probatori del diritto del terzo opponente sono regolati dall’art. 621 c.p.c. e non dall’art. 63 d.p.r. 29 settembre 1973, salvo che si tratti di uno dei terzi di cui all’art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602

[2] Nell’opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., la prova della proprietà da parte del terzo può essere fornita anche con le fatture relative all’acquisto dei beni, purché esse risultino sottoscritte dal venditore ed accettate dall’acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento, essendo consentito ricavare la certezza della data da fatti diversi da quelli elencati dall’art. 2704 c.c., la cui enunciazione non ha carattere tassativo.

CASO
[1] [2] Il terzo proprietario dei beni mobili pignorati dall’agente della riscossione propone opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., per fare valere il suo diritto di proprietà sugli stessi beni.

Il Giudice di merito è stato chiamato ad individuare le limitazioni probatorie cui soggiace il terzo nel caso di esecuzione forzata esattoriale

SOLUZIONE
[1] [2] Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1261/2014, ha statuito che nell’esecuzione esattoriale la disciplina in tema di prova è dettata dall’art. 621 c.p.c. e non dall’art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

In questo modo il Tribunale ha accolto la tesi dell’opponente, secondo il quale nell’opposizione di terzo nell’esecuzione esattoriale trova applicazione l’art. 621 c.p.c., che vieta la prova per testimoni, ma consente di provare la proprietà dei beni pignorati mediante atti di data certa anteriore al pignoramento: nel caso esaminato dal Tribunale di Lucca si trattava di fatture d’acquisto che risultavano sottoscritte dal venditore, accettate dall’acquirente ed avevano data certa anteriore al pignoramento.

Il Tribunale in questo modo ha escluso che possa trovare applicazione l’art. 63 del d.p.r. 602/1973, che prevede un più rigoroso regime probatorio. L’art. 63 del d.p.r. 602/1973, infatti, stabilisce che l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal procedere al pignoramento solo quando la proprietà del terzo risulti provata da una sentenza passata in giudicato, un atto pubblico ovvero una scrittura autenticata aventi data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo.

Il tenore di questa norma, secondo il Tribunale di Lucca, riguarda le attività dell’ufficiale della riscossione e non, invece, il regime probatorio dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

In tal senso, sembrano deporre sia il tenore letterale della norma, nella parte in cui fa espresso riferimento all’attività dell’ufficiale della riscossione, sia l’espresso riferimento all’art. 619 c.p.c. contenuto nell’art. 58 del d.p.r. 602/1973, che a sua volta contiene specifiche limitazioni probatorie a carico di familiari e conviventi.

QUESTIONI
[1] [2] L’opposizione di terzo all’esecuzione si configura come un’azione di accertamento negativo diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell’azienda dello stesso debitore.

L’onere di provare la proprietà grava esclusivamente sul terzo opponente e l’art. 621 c.p.c. vieta la possibilità di ricorrere alla prova per testimoni, al fine di impedire collusioni ai danni del creditore procedente.

La sentenza del Tribunale di Lucca sembra avere correttamente interpretato i rapporti tra l’art. 63 d.p.r. 602/1973 e l’art. 621 c.p.c.

Tuttavia, va segnalato che questa decisione si discosta dall’orientamento prevalente (cfr. Cass. 14.6.2011, n. 12965; Cass. 6.5.2010, n. 10961).