2 Novembre 2015

La trascrizione del pignoramento immobiliare è indispensabile per disporre la vendita

di Giulia Carlozzo Scarica in PDF

Cassazione, Sez. III Civile, 20 aprile 2015, n. 7998

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Esecuzione Forzata – pignoramento immobiliare – notifica – trascrizione
(cod. proc. civ., artt. 555, 557, 561, 562, 629)

[1] Il pignoramento immobiliare si compone di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, ed è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. La notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento e, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.

CASO
[1] 
Nel caso di specie vi sono stati due pignoramenti contestuali.

Un primo creditore, dopo avere curato la trascrizione del pignoramento, rinuncia agli atti dell’espropriazione e chiede al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, di dichiarare l’estinzione dell’esecuzione.

Il Tribunale con ordinanza dichiara l’estinzione del processo esecutivo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il provvedimento di estinzione viene impugnato con reclamo ex art. 630 c.p.c. dal secondo creditore, che non aveva trascritto l’atto di pignoramento e non era intervenuto nella procedura iniziata creditore principale.

Il Tribunale rigetta il reclamo.

In seguito ad impugnazione, la Corte di Appello afferma che il secondo creditore, non avendo trascritto l’atto di pignoramento e non avendo depositato intervento nella espropriazione iniziata dall’altro creditore, non può essere considerato “creditore pignorante” (ovvero “procedente”) ai sensi dell’art. 629 c.p.c. e pertanto la sola rinuncia del primo creditore era idonea a determinare l’estinzione del processo esecutivo.

La Suprema Corte rigetta il ricorso per cassazione e svolge interessanti considerazioni sulla funzione della trascrizione del pignoramento.

SOLUZIONE
[1] 
Nel caso esaminato la Suprema Corte afferma che la trascrizione è un elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti ed ha escluso che si possa dare seguito ad una istanza di vendita se il pignoramento non è stato trascritto.

La Corte aggiunge che lo scopo del processo di espropriazione immobiliare è proprio la vendita ai terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti del creditore procedente e degli intervenuti.

Per realizzare questo scopo è necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto.

Da ciò deriva che la trascrizione del pignoramento non è solo un mezzo per assicurare pubblicità al vincolo imposto al bene pignorato, ma è anche un momento imprescindibile perché il processo esecutivo possa proseguire e raggiunga il suo esito fisiologico: essa non concerne soltanto i terzi, ma anche le vicende del processo esecutivo stesso.

Il pignoramento immobiliare va quindi configurato come fattispecie a formazione progressiva e la trascrizione nei registri immobiliari è necessaria per completare e perfezionare il pignoramento.

QUESTIONI
[1] 
La decisione resa dalla Corte di Cassazione richiama come precedenti altre importanti pronunce della Corte di Cassazione (Cass., 27 marzo 1965 n. 525; Cass. 16 settembre 1997 n. 9231: in motivazione vengono erroneamente indicati i n. 575 e n. 9237).

La questione affrontata dalla suprema Corte è di grande interesse atteso che la giurisprudenza sinora considerava il pignoramento perfetto ed efficace con la sola notificazione al debitore del relativo atto e attribuiva alla trascrizione la sola funzione di pubblicità (Cass. 25 giugno 1977 n. 2733).

La sentenza in esame è andata oltre, in quanto ha chiarito e distinto la funzione e gli effetti della notificazione del pignoramento da un lato, e la funzione e gli effetti della trascrizione del pignoramento dall’altro.

La Suprema Corte ha distinto le due attività (notificazione e trascrizione del pignoramento) in base allo scopo cui sono preordinate.

La notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato (e tutti gli effetti di cui alla norma contenuta nell’art. 2923 c.c.), la trascrizione dell’atto completa il pignoramento e, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.

In altre parole, entrambe le attività sono indispensabili e nello stesso tempo, secondo la Suprema Corte, è superfluo dibattere sul momento in cui il pignoramento si intende “perfezionato”, atteso che i due adempimenti hanno finalità diverse.