29 Settembre 2020

Il terzo debitor debitoris ha l’obbligo di pagare integralmente e con gli interessi entro un termine ragionevole dopo che gli sia stata notificata o comunicata l’ordinanza di assegnazione immediatamente esecutiva

di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 27-02-2020) 21-07-2020, n. 15436

(1) L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione assegna, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in pagamento al creditore procedente la somma si cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore (massima ufficiale).

(2) Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo (massima ufficiale).

CASO

M.S. aveva ottenuto in un precedente processo esecutivo un’ordinanza di assegnazione di crediti pignorati da eseguire nei confronti di Banco B.P.M. s.p.a.; la banca esecutata, infatti, aveva assunto la posizione di terzo pignorato. L’istituto di credito, tuttavia, proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Accolta e confermata l’opposizione sia dal Giudice di Pace capitolino che dal Tribunale di primo grado, M.S. ha proposto ricorso in cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha accolto il ricorso confermando come l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, abbia efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, potendo il creditore assegnatario procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto.

QUESTIONI

I punti controversi della vicenda riguardano l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione a favore del creditore assegnatario nei confronti del terzo debitor debitoris e i limiti quantitativi e temporali dell’obbligo di pagamento gravante su quest’ultimo.

L’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ancorché presupponga la necessaria verifica da parte del giudice dell’esecuzione dell’esistenza del titolo esecutivo e della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore in precetto, non ha alcuna attitudine ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il G.E. non risolve una controversia nei modi della cognizione con una decisione che faccia stato tra le parti, ma esaurisce il suo accertamento nell’ambito della procedura esecutiva, ai soli fini della pronuncia di un provvedimento che opera all’interno e nel contesto di detta procedura.

È indirizzo ormai consolidato quello per cui l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, ove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore (Cass., Ordinanze n. 9173, n. 9174, n. 9246, n. 17437, n. 17439, n. 17440.

Il fondamento di tale orientamento deve essere ricercato nei principi di buona fede e correttezza, che costituiscono i cardini di qualunque rapporto obbligatorio: non si intende, infatti, negare l’immediata efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione (che sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, in mancanza di diversa specificazione in essa contenuta), né contestare la possibilità per il creditore di procedere alla notificazione di detta ordinanza unitamente all’intimazione dell’atto di precetto, bensì “impedire che il debitor debitoris non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell’ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, così evitando eventuali abusi dello strumento processuale esecutivo” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 13-04-2018, n. 9246).

È pure indirizzo consolidato quello secondo cui le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (ove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo (ordinanze sopra già richiamate).

Pertanto:

1) l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.

2) Il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479 c.p.c., comma 3 (Cass., 10-8-2017, n. 19986).

3) Se l’ordinanza di assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.

4) L’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto (Cass. 24 maggio 2017, n. 13112).

Ad essere in discussione, dunque, non è la qualifica dell’ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo nei confronti del terzo, potendo la stessa essere notificata unitamente al precetto, ma l’impossibilità, ove nell’ordinanza venga fissato al terzo un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, di pretendere dal terzo esecutato (che paghi nel termine) anche il pagamento delle spese del precetto intimato; tali spese, infatti, sarebbero superflue, sia in ragione del fatto che il credito intimato non sarebbe ancora esigibile quando gli viene precettato, sia perché potrebbe già essere stato pagato.

Nel caso di specie, poiché il pagamento effettuato dalla banca terza pignorata, pur se tempestivo, non poteva essere considerato integrale, non essendo stati pagati quanto meno gli interessi sugli importi assegnati dalla data dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione, il pignoramento era da ritenere legittimo sulla base dell’originario precetto, ma non in relazione all’intera somma precettata, bensì in relazione alle sole somme effettivamente dovute e non pagate tempestivamente dalla debitrice (in particolare, in relazione agli interessi, da calcolarsi al tasso legale, sugli importi assegnati, dalla data dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione). Per quanto riguarda le spese di precetto (così come per quelle di esecuzione), la loro ripetibilità in favore del creditore procedente dovrà essere contenuta nei limiti di quelle necessarie per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate dal debitore. Esse dovranno quindi essere liquidate dal giudice dell’esecuzione nei suddetti termini e nei suddetti limiti, ai sensi dell’art. 95 c.p.c.