28 Febbraio 2023

Il termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. decorre sempre dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto esecutivo

di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, sent. 15 febbraio 2023, n. 4797, Pres. De Stefano, Est. Rossi

Espropriazione immobiliare – provvedimento di assegnazione – opposizione agli atti esecutivi (Cod. Proc. Civ. artt. 555 ss., 586, 617)

Massima: “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l’emanazione; l’opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione ”.  

CASO

Il liquidatore giudiziale nominato in una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e i debitori nel frattempo assoggettati ad esecuzione immobiliare proponevano opposizione ex art 617 c.p.c. avverso il decreto con il quale veniva trasferito un immobile pignorato.

L’opposizione veniva dichiarata inammissibile in quanto, secondo il tribunale adito, essa era stata proposta quando erano già decorsi venti giorni “dal momento del deposito in cancelleria del decreto, sul presupposto dell’onere di peculiare diligenza, gravante sui soggetti del processo esecutivo, avente ad oggetto ‘l’acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo e dei provvedimenti, quali i decreti, che vengono depositati’, posto che ‘il decreto di trasferimento non deve essere comunicato alle parti’”.

Contro questa pronuncia, gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, censurando l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel non aver tenuto conto che, mancata la comunicazione del decreto di trasferimento, di esso gli opponenti avevano avuto conoscenza legale, che è l’unica idonea a far decorrere il termine di venti giorni per l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., solo allorché avevano ricevuto da parte dell’aggiudicatario la notifica del precetto intimante il rilascio dell’immobile.  

SOLUZIONE

La Suprema Corte accoglie il ricorso degli opponenti, ribadendo alcuni consolidati principi di diritto.

La Corte precisa, innanzitutto, e in generale, che “il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione decorre dal momento in cui il soggetto interessato abbia avuto conoscenza, legale o di fatto, comunque conseguita, del provvedimento stesso e non già dalla data del suo deposito in Cancelleria”, principio già affermato anche lo specifico caso del decreto di trasferimento dell’immobile staggito.

E’ infatti già stato recentemente chiarito, prosegue la Corte, che il termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non può decorrere né dal deposito del decreto di trasferimento in Cancelleria, né dalla data della sua trascrizione nei Registri Immobiliari, visto che la detta decorrenza “postula che l’interessato-opponente abbia acquisito conoscenza dell’avvenuto deposito del decreto (e non già del suo contenuto, in quanto, appresa notizia della pubblicazione del decreto, per gli interessati sorge un onere di verifica e di controllo del contenuto del provvedimento)” (così Cass. 18421/2022, siccome citata e riportata nella pronuncia in commento).

Precisa poi la Corte che una conoscenza idonea a far sorgere un onere in capo all’opponente può anche derivare dall’aver appreso dell’esistenza dell’atto viziato “con gli strumenti della notificazione o della comunicazione … di un altro atto o provvedimento che, in quanto successivo nella sequenza seriale che scandisce l’incedere della procedura esecutiva, necessariamente presuppone l’emanazione del decreto di trasferimento”, restando in ogni caso “fermo che il limite temporale massimo per l’impugnativa di tale decreto è costituito … dall’esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, cioè a dire dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione”.

Del resto, conclude la Corte, l’onere di diligenza gravante sulle parti “non sembra poter ricomprendere un costante, periodico o diuturno controllo del fascicolo del procedimento, onde verificare l’avvenuto deposito del decreto di trasferimento”.    

La Corte rinvia quindi al giudice di merito affinché compia gli opportuni accertamenti circa il momento nel quale i debitori avrebbero avuto per la prima volta idonea conoscenza dell’atto da impugnare.

QUESTIONI

Con la pronuncia in esame la Corte fa brevemente il punto sui principi elaborati dalla giurisprudenza circa l’individuazione del dies a quo per il decorso del termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

Da sempre il disposto di questa norma – che, per quanto rileva qui, indica per l’opposizione il termine perentorio di venti giorni “dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” – viene coordinato dalla giurisprudenza con i principi di conoscenza legale della parte circa il “compimento” degli atti (in tesi) viziati, in particolare laddove essi non siano stati notificati e comunicati (per errore o perché tali incombenti non sono richiesti dalla legge).

Nel tempo, il concetto di “conoscenza legale” è stato esteso dalla giurisprudenza anche a una conoscenza “di fatto”, quindi slegata da incombenti come la notifica o la comunicazione.

La giurisprudenza ha infatti avuto modo di sostenere, ad esempio, che conoscenza idonea sia anche quella ottenuta con il ricevimento, da parte del debitore, di una lettera raccomandata inviata dai creditori e con la quale lo  informavano dell’emissione, nell’ambito di una procedura esecutiva, di un provvedimento di assegnazione, o anche idonea è stata considerata la conoscenza conseguente all’accesso all’immobile staggito effettuato dell’esperto per la stima del bene, trattandosi di attività “univocamente idonea a determinare la conoscenza della pendenza del procedimento esecutivo” (così Cass. 8442/2018).

Ed ancora, sempre in via esemplificativa, è stato affermato che “il dies a quo per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di vendita coincide con quello della conoscenza di fatto del contenuto dell’atto esecutivo; nel caso specifico, la richiesta di visibilità del fascicolo telematico da parte del difensore dell’esecutato integra la suddetta condizione, poiché da tale momento sussiste l’onere delle parti di prendere conoscenza del contenuto integrale dell’atto e proporre, se del caso, l’opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni seguenti” (così Tribunale Verona 26.10.2022).

La Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che “l’agilità delle forme procedimentali esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell’esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese”, da ciò derivando che, in tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole” (così Cass. 5172/2018).

In ogni caso, rimane fermo il fatto che sia onere dell’opponente quello di dimostrare la tempestività dell’opposizione, oppure di dimostrare, a contrario, che una formalità considerata idonea a fornire conoscenza legale dell’atto da impugnare “non era stata idonea a consentirgli di avere contezza del procedimento” (così sempre Cass 8442/2018).

Ed infatti, “in tutti i casi in cui l’opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell’atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l’ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d’ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte” (così Tribunale di Napoli, 27.01.2021).

Perdura, quindi, una posizione giurisprudenziale che dà rilievo anche alla conoscenza di mero fatto dell’esistenza dell’atto da impugnare.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Delegato alle vendite – pratica professionale