12 Giugno 2018

Sulla competenza territoriale del reato di usura nei contratti di mutuo

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante (Cass. pen. n. 40380/2015), di cui segnano il momento consumativo sostanziale (Cass. pen. n. 37693/2014).

La giurisprudenza ha precisato che il momento di consumazione del reato di usura, in caso di rateizzazione nella corresponsione del capitale e degli interessi illeciti pattuiti, si individua nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione (Cass. pen. n. 42322/2009).

Il delitto di usura, infatti, si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita l’effettiva dazione degli interessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria (Cass. pen. n. 50397/2014).

Per quanto sopra precede, secondo la Procura Generale della Cassazione (Decreto n. 100/2017; v. anche Decreto n. 290/2015) è esclusa la possibilità di individuare la competenza per territorio in relazione al reato di usura sulla base del luogo in cui è intervenuta la stipulazione del contratto di mutuo, qualora la stessa sia seguita dalla corresponsione del capitale e degli interessi illeciti pattuiti.

Soltanto laddove difetti l’elemento della riscossione dei ratei usurari dovrebbe aversi riguardo al momento del perfezionamento dell’accordo.

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