8 Gennaio 2019

Sfera di conoscibilità del destinatario e art. 650 c.p.c.: non ogni vizio di notificazione legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20850, Pres. Armano, Est. Gianniti

Decreto – Opposizione tardiva – Ammissibilità – Condizioni – Irregolarità della notificazione del decreto – Insufficienza – Nullità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del provvedimento – Necessità – Prova relativa – Onere a carico dell’opponente – Oggetto.

CASO

Non avendo ricevuto la totalità del compenso professionale spettantegli, un costruttore aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Locri decreto ingiuntivo contro il committente delle opere realizzate. Quest’ultimo si era opposto avanti il Tribunale di Roma in primo luogo ex artt. 615 e 617 c.p.c. e, in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di prime cure era stato reso esecutivo senza regolare notifica.

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Locri e, in motivazione, aveva indicato come corretta la notifica di cui si discute, stante il fatto che risultava dagli atti del processo la notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale – precisamente a mani del portiere – come provato dalla relata di notifica, la cui veridicità non era mai stata messa in dubbio nel corso del procedimento con querela di falso.

L’ingiunto si era quindi rivolto al Tribunale di Locri, chiedendo in principalità dichiarazione di inefficacia del decreto opposto per inesistenza della notifica e, in subordine, la revoca dello stesso. Il Tribunale di Locri aveva dichiarato inammissibile la spiegata opposizione e la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ingiunto avverso la sentenza del giudice di prime cure.

SOLUZIONE

I giudici di legittimità dichiarano inammissibile in quanto tardiva l’opposizione dell’ingiunto che, pur destinatario di una notifica irregolare, non dimostri di non aver potuto proporre pronta opposizione in quanto, proprio a causa dell’irregolarità fatta valere, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, in quanto l’atto non sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità e, per tale specifica ragione, non abbia potuto proporre un’opposizione tempestiva.

QUESTIONI

La Suprema Corte definisce come jus receptum che, per rendere ammissibile ex art. 650 c.p.c. l’opposizione tardiva una volta decorso il termine di quaranta giorni fissato nel decreto, non è sufficiente che sia accertata una mera irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, ma occorre la prova del fatto che, in ragione della specifica irregolarità fatta valere nel caso concreto, l’opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e che, sempre a causa della predetta irregolarità nella notificazione cagionante la mancata conoscenza tempestiva del provvedimento, l’opponente non sia stato in grado di proporre opposizione entro i termini individuati nel decreto.

Le condizioni sopra individuate devono inoltre essere provate dall’opponente, che invoca il disposto dell’art. 650 c.p.c. e, dunque, l’irregolare o invalida notificazione dell’atto, come presupposto legittimante la dilazione dei termini di opposizione in suo favore.

L’onere probatorio suddetto si intende soddisfatto ogni volta che, «alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del decreto ingiuntivo, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario», con ciò confermando il consolidato orientamento di legittimità, ribadito, inter alia, da Cass., 21 giugno 2012, n. 10386.

La Corte di cassazione ha infine ritenuto che il principio così stabilito fosse stato correttamente applicato dai giudici di merito, in quanto si evince dalla sentenza impugnata che il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile l’opposizione spiegata ex art. 650 c.p.c., in quanto lo stesso opponente tardivo aveva ammesso di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo de qua già nell’anno 2008, mentre risulta dagli atti del processo che l’opposizione era stata proposta con atto notificato solo in data 8 aprile 2011.

Si può quindi concludere che non ogni notificazione affetta da qualsivoglia irregolarità risulti idonea ad integrare il disposto dell’art. 650 c.p.c., ma solo le notifiche che, pur viziate, non siano in alcun modo pervenute nella sfera di conoscibilità dell’ingiunto, con ciò confermando – ed anzi esplicitamente richiamando – quanto precedentemente ritenuto nelle sentenze della stessa Cassazione, 21 giugno 2012, n. 10386 e 14 maggio 2013, n. 11550.