6 Giugno 2023

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e debiti d’impresa pregressi

di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Procedure Concorsuali, 13 febbraio 2023 – Est. N. Stanzani Maserati

Parole chiave: Ristrutturazione dei debiti del consumatore – presenza di debiti derivanti da pregressa attività d’impresa – qualifica di consumatore – sussiste

Massima: “Va riconosciuta la qualità di consumatore e, quindi, la legittimazione all’accesso alla procedura sovraindebitamentaria della ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche al debitore sovraindebitato il quale abbia definitivamente cessato l’attività d’impresa svolta in passato, nonostante siano residuati debiti derivanti da tale pregressa attività, in quanto la definizione fornita dall’art. 2, lett. e), CCII individua l’elemento caratterizzante della figura nel fatto che egli “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale…”, assumendo quindi rilevanza l’attualità della condizione e non l’esistenza di debiti pregressi”.

Riferimenti normativi Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza artt. 2, lett. e) – 67

CASO E SOLUZIONE ACCOLTA

Un debitore sovraindebitato avanza domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La sua legittimazione viene contestata dall’Agenzia delle Entrate che eccepisce la presenza di debiti derivanti da precedente, cessata, attività d’impresa. Il Tribunale omologa la procedura, motivandone la legittimità, quanto al profilo del presupposto soggettivo, sulla base della considerazione che la vigente definizione di consumatore appare incentrata sulla finalizzazione, con carattere di attualità, dell’azione del debitore, che deve caratterizzarsi per l’estraneità agli scopi dell’attività imprenditoriale, professionale o commerciale.

QUESTIONI

Nel testo della L. n. 3/2012 come modificato dal D.L. 18.10.2012, n. 179 e successiva legge di conversione, la definizione è diversa da quella contenuta nel codice del consumatore[1]: l’art. 6, comma 2, lettera b, L. n. 3/2012 (versione ottobre 2012) definisce come “consumatore”: “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”; dovendosi sottolineare come si definisse tale anche l’imprenditore o il professionista il quale avesse contratto debiti esclusivamente[2] per scopi estranei alla sua attività (imprenditoriale o professionale)[3].

Dalla puntualizzazione “esclusivamente” si ricavava con chiarezza che, nel caso in cui un imprenditore individuale o un professionista avessero contratto debiti di gran lunga prevalentemente per ragioni personali, ma, pur sempre, avessero una quota pur minima di debiti derivanti dall’attività d’impresa o professionale, essi non potevano rientrare nella definizione di consumatore e non erano quindi legittimati ad accedere alla relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento[4]. Tale tesi trovava conferma nella circostanza che il D.L. n. 212/2011 e il testo originario del disegno di legge in discussione in parlamento avevano ritenuto sufficiente, per la qualificazione di consumatore, che, nell’ambito dell’indebitamento complessivo, le obbligazioni estranee all’attività produttiva fossero prevalenti[5]. La ben diversa formulazione della disposizione introdotta nel testo del D.L. 18.10.2012, n. 179, palesava come la scelta del legislatore fosse stata indubitabilmente nel senso detto.

La legge di conversione del D.L. n. 137/2020 ha riformulato totalmente la nozione di consumatore, recependo alla lettera la definizione contenuta nel CCII. A norma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza si definisce “consumatore” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta[6], ampliandosi, per espressa previsione normativa, i confini della figura ai soci solidalmente ed illimitatamente responsabili “per i debiti estranei a quelli sociali”.

Va osservato che la nuova definizione della L. n. 3/2012 così come quella del CCII riproducono testualmente quella contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 6.9.2005, n. 206, c.d. Codice del consumo[7].

La definizione, che s’incentra sull’indirizzarsi, l’azione del debitore, verso scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali, e, soprattutto, la soppressione della previsione per cui i debiti devono avere fonte esclusivamente in finalità estranee a tali attività, consente di far rientrare nel perimetro dei soggetti ammessi alle speciali procedure del consumatore anche quei professionisti ed imprenditori che, pure, abbiano anche debiti di diversa natura; il limite è verosimilmente segnato dal criterio della prevalenza[8].

Ma non solo: come esattamente affermato dalla decisione in commento, se il discrimen è rappresentato dalla finalizzazione dell’agire, e se occorre dunque fare riferimento all’attualità di questo, la presenza di debiti residui, derivanti da attività cessate, non può assumere rilievo per denegare la qualità di consumatore al debitore, persona fisica, il quale, nell’attualità, “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale”.

[1] La definizione di “consumatore”, nella disciplina di settore, è fornita dall’art. 3, primo comma, lett. a) del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206.

[2] Per Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869, in Fall. 2016, 661 e in Il Caso.it, p. 10.2.2016, nella definizione rientrava anche l’ipotesi di colui il quale avesse debiti per tributi ed imposte di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012, residuati da precedente attività, rispetto alla quale fossero state assolte tutte le altre obbligazioni. Trib. Livorno 6 dicembre 2016, in Mass. OCI 00063, qualificava consumatore anche chi, oltre a debiti personali, avesse prestato garanzia per debiti di una società commerciale facente capo al coniuge (sulla base della considerazione che, diversamente, il debitore non avrebbe potuto invocare né la qualità di consumatore, né quella d’imprenditore né avrebbe potuto quindi conseguire l’esdebitazione); Trib. Rovigo 13 dicembre 2016, in Unijuris.it, p. 9.1.2017, aveva precisato non escludere la qualità di consumatore la prestazione di garanzie a favore di un obbligato principale non consumatore (come nel caso in cui il debitore avesse prestato fideiussione per un debito di una società commerciale), contrariamente ad un risalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la natura commerciale dell’obbligazione principale avrebbe qualificato anche l’obbligazione di garanzia (in proposito la sentenza citava Cass. 29 novembre 2011, n. 25212; Cass. 11 gennaio 2001, n. 314, in Foro it. 2001, I, 1589; Trib. Milano 16 maggio 2015, in Il Caso.it, p. 21.5.2015; Trib. Bergamo 12 dicembre 2014, ibidem, pubblicata in Il Fallimentarista.it sotto la data del 16 dicembre 2014); l’interpretazione restrittiva era stata approvata da S. Sanzo, Sovraindebitamento del consumatore: il punto sull’estensione del potere di controllo del giudice e sui presupposti per la riconoscibilità della qualità di consumatore, nota a Trib. Bergamo 16 dicembre 2014, in Il Fallimentarista.it, p. 5.3.2015, che aveva affermato essere detta soluzione ineccepibile in punto di diritto e tale da restringere l’operatività della disciplina del sovraindebitamento, mentre una norma più ampia avrebbe fornito “in un sistema imprenditoriale a base fortemente familiare … uno dei maggiori motivi di appeal per il piano del consumatore”. Le pronunzie di merito sopra citate si allineavano a Corte di Giustizia (ord.) 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcâu, EU C: 2015/772, in Il Caso.it, p. 17.3.2016 – che distingue a seconda che la garanzia sia stata rilasciata per ragioni connesse alla qualità di amministratore o socio della società, e quindi per ragioni “professionali”, oppure “per scopi di natura privata” – nonché a Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869, cit. secondo cui la prestazione di garanzie per debiti commerciali non attribuisce al consumatore qualificazione diversa nel caso in cui egli abbia agito per finalità non commerciali o professionali.

[3] Trib. Napoli 7 luglio 2015, in Giur. it. 2016, 2129, con nota adesiva di R. Bocchini, Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento; R. Battaglia, I nuovi procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. N. 3/2012, in Fall. 2013, 1435; B. Armeli, Giustizia digitale e composizione della crisi da sovraindebitamento: una prima lettura, in Il Fallimentarista.it, p. 21.12.2012, 34.

[4] L. Panzani, La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in Il Fallimentarista.it, p. 12.12.2012, 6.

[5] A. Guiotto, La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, in Fall. 2012, 1286.

[6] Art. 2, comma 1, lett. e).

[7] V. F. Bonaccorsi – L. V. De Santis, L’ambito soggettivo di applicazione delle “nuove” procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di E. Pellecchia – L. Modica, Pisa, 2020, 32; V. Baroncini, La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della crisi, in Il Fallimentarista.it, p. 13.11.2019, 2.

[8] V. Baroncini, La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della crisi, cit., 2.

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