21 Marzo 2023

Art. 119 TUB: la richiesta della documentazione inerente a singole operazioni

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Come noto, l’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

La Cassazione ha chiarito che il diritto del cliente di avere copia della documentazione bancaria, sancito dall’art. 119, comma 4, TUB, ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale; tale diritto non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 14231/2019; Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022).

Più in generale, nell’impianto codicistico il fondamento dell’obbligo gravante sulla banca di consegna della documentazione si rinviene nell’art. 1374 c.c. (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) e negli artt. 1375 e 1175 c.c. (buona fede e correttezza); rileva anche l’art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato) (Trib. Catania 14.1.2020).

Secondo l’ABF, nessun dubbio può sussistere circa il fatto che la polizza assicurativa costituisca documentazione inerente all’operazione di finanziamento essendo (di regola) imposta per legge e gravando il relativo premio sul mutuatario, cosicché il mancato accoglimento da parte dell’intermediario della richiesta del ricorrente di sua produzione integra un inadempimento ad obblighi di legge (riguardo al diritto del cliente ad ottenere la consegna di copia del contratto di assicurazione stipulato tra la banca e una compagnia di assicurazione terza v. ABF nn. 2574/2011, 532/2011, 786/2012, 1927/2012, 428/2013, 6560/2021).

L’ABF ha stabilito che la banca è tenuta «alla consegna dei moduli di adesione alle polizze assicurative connesse al finanziamento» (nella fattispecie polizza incendio e scoppio e polizza a protezione del credito) (ABF Palermo n. 22918/2021; ABF Palermo n. 17564/2019).

Anche gli assegni bancari sono riconducibili nel perimetro delle «singole operazioni» previste dall’art. 119 TUB (ABF Roma n. 15096/2022; ABF Milano n. 16557/2021; Collegio di Coordinamento ABF n. 5856/2015)

L’Arbitro bancario finanziario ha altresì deciso che non può imporsi alla banca l’ostensione della “delibera interna”, giusta disposto dell’art. 119, comma 4, TUB (ABF Bologna n. 12983/2022).

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Contenzioso bancario: questioni operative e soluzioni giurisprudenziali