20 Novembre 2018

Il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi sana le irregolarità formali del precetto

di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sez. VI, ord. 18/07/2018, n. 19105; Pres. Frasca; Rel. Rubino

Opposizione agli atti esecutivi – nullità dell’atto di precetto – sanatoria delle irregolarità formali del precetto – cod. Proc. Civ. Artt. 480, 617.

La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (nel caso di specie, l’opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che la precedente notifica fosse stata effettuata, e neppure di averla ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata).

FATTO

Tizia aveva notificato al marito Caio quali titoli esecutivi il verbale di separazione consensuale omologato e, successivamente, il decreto di revisione dell’assegno di mantenimento nonché il successivo decreto presidenziale di parziale modifica delle condizioni economiche della separazione emesso nel corso del procedimento di divorzio; a seguito del mancato adempimento del marito, Tizia gli notificava il precetto, nel quale menzionava i titoli e la loro avvenuta notifica.

Caio proponeva opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deducendo che il precetto non contenesse l’indicazione della data in cui era avvenuta la notificazione dei titoli: il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi, rilevando che la copia notificata dell’atto di precetto era priva della indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi e quindi nulla per violazione dell’art. 480 c.p.c. Il Tribunale riteneva che si trattasse di nullità non sanata con il raggiungimento dello scopo, da ravvisare nel pagamento della somma precettata e non nella proposizione della opposizione, notificata proprio per far rilevare la nullità stessa.

Tizia proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., in quanto i titoli esecutivi erano stati regolarmente notificati, prima della notifica del precetto – circostanza non contestata – e la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. era idonea a produrre l’effetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo: infatti, al debitore era stata data la possibilità di pagare spontaneamente dopo la notifica del titolo, come pure era stata data conoscenza allo stesso debitore della volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da Tizia, ritenendo che, sebbene sussistesse un vizio formale consistente nella mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo richiesta a pena di nullità dall’art. 480 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per la presenza di vizi formali, avesse sanato tali vizi per il raggiungimento dello scopo. Infatti, non essendo stata contestata l’avvenuta notifica dei titoli esecutivi, ma soltanto la mancata indicazione nel precetto della data di notifica, l’attore opponente era stato messo nelle condizioni di pagare spontaneamente al creditore e di conoscere la volontà di quest’ultimo di procedere all’esecuzione forzata.

La Corte, dunque, facendo proprio l’orientamento risalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità e richiamando in particolare i precedenti rappresentati da Cass. n. 25900/2016 e Cass. n. 700/1971, ha ribadito l’applicabilità del principio della sanatoria dei vizi formali per raggiungimento dello scopo grazie all’opposizione agli atti esecutivi.

QUESTIONI

Ai sensi dell’art. 617 co. 1 c.p.c., attraverso l’opposizione agli atti esecutivi il debitore può contestare l’irregolarità formale del precetto, come la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se fatta separatamente, prevista a pena di nullità ex art. 480 co. 2 c.p.c.

Tuttavia, come riconosciuto dalla giurisprudenza fin dal 1971, in particolare da Cass. n. 700/1971, trovano applicazione le norme generali previste agli artt. 156 e ss. c.p.c. per quanto riguarda i vizi formali dell’atto: in particolare, non tutti i vizi formali producono la nullità dell’atto, ma soltanto quelli previsti dalla legge a pena di nullità e, secondo quanto dispone l’ultimo comma dell’art. 156 c.p.c., quelli non sanati dal raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato.

Pertanto, in presenza del vizio formale consistente nella mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo – previsto dall’art. 480 c.p.c. a pena di nullità – occorre chiedersi se il vizio possa essere stato sanato dal raggiungimento dello scopo in virtù dell’opposizione al precetto. Occorre, quindi, determinare preliminarmente quale sia lo scopo dell’atto di precetto, rilevando, peraltro, che Tribunale e Cassazione abbiano preso sul punto posizioni tra loro contrastanti; in particolare, secondo il Tribunale di Messina, lo scopo perseguito dal precetto è da ravvisare nel pagamento della somma precettata; diversamente, secondo la Suprema Corte, lo scopo perseguito dal precetto è quello di mettere il debitore nelle condizioni di adempiere spontaneamente, rendendolo edotto della volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata, nel caso di mancato adempimento. Orbene, richiamando quanto disposto dall’art. 480 co. 1 c.p.c. – il quale recita che “il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata” – non pare ci siano dubbi nel condividere la posizione adottata dalla giurisprudenza di legittimità.

È quindi con l’opposizione al precetto ex art. 617 co. 1 c.p.c. che si ha evidenza del raggiungimento dello scopo, anche in presenza dei vizi formali lamentati. Infatti, nel corso del giudizio di opposizione a precetto è emerso che la notificazione dei titoli esecutivi era avvenuta prima di quella del precetto, essendo questa una circostanza non contestata in alcun modo dall’opponente, e che quindi il debitore fosse stato messo nelle condizioni di adempiere spontaneamente e di conoscere le intenzioni del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche in mancanza dell’indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione dei titoli esecutivi.

A conferma ulteriore della soluzione adottata, la Corte rilevava che, nel caso di specie, il debitore non aveva neppure lamentato alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, come la concessione di un termine non congruo per adempiere.