13 Dicembre 2022

Produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 644, comma 3, c.p. prevede che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari».

Tale limite, denominato anche “tasso-soglia” usura (c.d. TSU), è individuato con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il quale « sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, L. n. 108/1996).

I Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze rendono dunque noti sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia per conto del MEF, che concorrono alla definizione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate.

Non vi è uniformità di vedute riguardo alla produzione in giudizio dei predetti decreti ministeriali del MEF.

La Cassazione, con le decisioni n. 8883/2020 e n. 29240/2021, ha affermato che il giudice del merito non deve dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei decreti ministeriali nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, «o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l’acquisizione di una CTU tecnico-contabile».

L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità da ultimo detto è stato recentemente confermato da Cass. n. 35102/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: « In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi – soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit curia espresso nell’art.113 c.p.c.».

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Oneri probatori di banca e cliente nel contenzioso bancario