5 Settembre 2023

I principi ispiratori della c.d. trasparenza bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi, limitare il potere di mercato e l’autonomia contrattuale della banca (contraente forte) e incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi.

I principi ispiratori della c.d. trasparenza bancaria sono:

a) semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio, da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto;

b) correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti;

c) comparabilità delle offerte: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità, la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi.

Le norme recate dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo I, del TUB (artt. 115-120 quater) in tema di trasparenza bancaria costituiscono, di fatto, una modalità di erogazione del credito bancario, finalizzata a rimuovere/attenuare l’asimmetria informativa e contrattuale che caratterizza i rapporti banca-cliente (nonché ad accrescere la concorrenzialità del mercato): «fra i contraenti la banca è indubbiamente più forte rispetto al cliente sia per il possesso più ampio di conoscenze sia per la collocazione istituzionale» (così i lavori preparatori della prima legge, n. 154/1992, sulla “trasparenza bancaria”).

Oltre alle predette disposizioni di Trasparenza bancaria di carattere generale, il TUB prevede anche previsioni particolari in materia di credito al consumo, servizi di pagamento, credito immobiliare ai consumatori e conti di pagamento. Tale frammentazione (e talora sovrapposizione) normativa pone significativi problemi di coordinamento tra le diverse disposizioni.

È stato osservato (Falabella) che la ‘trasparenza’ costituisce, nell’ambito bancario e finanziario, una sorta di clausola generale, equiparabile a quello che rappresentano, in ambito privatistico, la correttezza e la buona fede: suscettibile, come queste ultime, di dar vita, in caso di violazione, a una responsabilità del soggetto che è tenuto a prestarvi osservanza.

Quelle in discorso sono regole – derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 127, comma 1, TUB) – volte a garantire una informazione corretta, chiara ed esauriente, che favorisca la comprensione ex ante delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi offerti dalla banca, al fine di scongiurare il rischio che il cliente possa essere “sorpreso” ex post dalle condizioni economiche e giuridiche applicate al finanziamento.

A tale riguardo, sono previsti dalla Banca d’Italia (Provvedimento 29 luglio 2009 e successive modifiche: “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”) standard minimi e generali di redazione dei documenti predisposti per la clientela, che devono avere caratteristiche tali da garantire «la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli».

In definitiva, la tutela che la disciplina di trasparenza bancaria accorda al contraente ‘debole’ è duplice: a) obblighi informativi e b) controlli di contenuto dei contratti di finanziamento (finalizzati a riequilibrare le asimmetrie informative e contrattuali che caratterizzano il rapporto banca/cliente).

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