15 Settembre 2020

Presunzione della natura solutoria dei versamenti del correntista fallito e patti contrari stipulati tra banca e cliente: ulteriori riflessioni sulla revocabilità delle rimesse bancarie in conto corrente

di Giulia Ferrari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ., sez. I, Ord. 30.06.2020 n. 13175 – Pres. Cristiano – Rel. Amatore

Parole chiave: Fallimento, revocatoria fallimentare, rimesse bancarie, conto corrente, scoperto di conto corrente, apertura di credito, pagamenti, natura solutoria, operazioni bilanciate, operazioni di rientro.

Massima: Per escludersi la natura solutoria delle rimesse bancarie accreditate su in conto corrente scoperto è necessaria l’esistenza di accordi tra la banca e il cliente che consentano di caratterizzare la rimessa non come un’operazione di rientro, ma quale specifica provvista per una speculare operazione a debito, sia essa un pagamento a favore di terzi o un prelievo del cliente.

Il versamento su conto scoperto conserva pertanto, in generale, natura solutoria salvo non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario che renda il credito della banca non esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento. E’ onere della banca fornire prova di tale pattuizione che, qualora non derivi da atto scritto, può essere desunta da facta concludentia, purchè la specularità delle operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.

Disposizioni applicate: R.D. 16 marzo 1942, n. 267: art. 67 comma 2 e comma 3 lett. b).

CASO

In parziale accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67 comma 2 L.F. di Alfa S.p.a. in liquidazione ed amministrazione straordinaria, il Tribunale di Monza dichiarò l’inefficacia di alcune rimesse, giudicate solutorie, accreditate sul conto corrente acceso presso Banca Beta dalla società quando ancora in bonis. Il Tribunale, diversamente da quanto preteso dalla Procedura, con riferimento al presupposto soggettivo dell’azione revocatoria – ossia alla conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza (scientia decotionis) – affermò che lo stesso poteva ritenersi sussistente non per l’intero periodo sospetto (6 mesi antecedenti al fallimento), ma per il solo periodo nel quale tale presupposto soggettivo fosse dimostrato, ancorchè in via presuntiva, tenuto conto delle movimentazioni del conto, della conoscenza da parte della banca dei dati di bilancio della società, dei dati della centrale rischi e delle notizie di stampa.

Con riferimento alla quantificazione delle rimesse revocabili, il Tribunale affermò che – avendo riferimento all’arco temporale in cui sussisteva il presupposto soggettivo della scientia decotionis – all’ammontare dei versamenti accreditati sul conto scoperto dovevano detrarsi quelli imputabili alle c.d. partite bilanciate, desumibili dalla contestualità tra data di disponibilità della provvista e quella di effettuazione del pagamento a terzi; a tale conclusione il Giudice di prime cure giunse nonostante la mancata prova di una pattuizione specifica tra le parti da cui si evincesse la finalità non solutoria delle rimesse. La decisione, impugnata da entrambe le parti, è stata riformata in minima parte dalla Corte d’Appello, la quale, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, ha rideterminato l’ammontare delle rimesse revocabili sulla base del criterio del saldo giornaliero e non infragiornaliero adottato dal Tribunale di prime cure. Alfa S.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria propose ricorso per Cassazione lamentando che il Giudice a quo abbia ritenuto detraibili dall’ammontare dei versamenti solutori, quelli riferibili ad “operazioni bilanciate” per il solo fatto della prossimità cronologica delle partite di segno opposto, nonostante la banca non avesse addotto alcun elemento di prova della sussistenza di un accorto con la cliente volto a far assegnare a future rimesse la specifica funzione di provvista per successivi prelievi .

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha affermato che per potersi escludere la natura solutoria delle rimesse bancarie accreditate su un conto scoperto è necessaria l’esistenza di accordi tra banca e cliente volti ad attribuire alle future rimesse la specifica funzione di provvista per successivi prelievi o per pagamenti a favore di terzi. Ha altresì precisato che è onere della banca fornire la prova di tale pattuizione, che qualora non possa essere data attraverso produzione documentale di un atto scritto, può anche essere desunta da fatti concludenti purché la specularità delle operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale. Il ricorso di Alfa è stato quindi parzialmente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

QUESTIONI

Con la pronuncia oggetto di commento la Suprema Corte torna, dopo poco più di un anno (c.f.r. Cass. 9.01.19 n. 277), ad interessarsi del tema controverso e dibattuto della revocabilità delle rimesse in conto corrente e quindi dell’interpretazione dell’art. 67 comma 3 lettera b L.F.

Ricordiamo che, inizialmente priva di una precisa disciplina normativa, la revocatoria dei versamenti del correntista, poi fallito, sul conto corrente bancario è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali si dagli anni ‘70, assestatesi intorno agli anni ‘90 con il consolidamento del principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale il discrimen ai fini della revocabilità delle rimesse era la loro funzione:  le rimesse con finalità “solutoria” afferenti a conti “scoperti”, non assistiti da apertura di credito, o con saldo eccedente l’affidamento concesso, venivano ritenute lesive della par condicio creditorum e quindi revocabili, mentre legittime venivano considerate quelle  semplicemente “ripristinatorie” della provvista.

Il legislatore della riforma del 2005 (D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80/2005) ha radicalmente modificato il sistema previgente della revocatoria fallimentare, introducendo la previsione dell’art. 67 comma 3 lett. b) L.F. secondo cui le rimesse effettuate su un conto corrente bancario non sono revocabili purchè non abbiano ridotto consistentemente e durevolmente l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. La novella ha quindi introdotto un criterio diverso e di tipo sostanzialistico, che va oltre la mera finalità della rimessa solutoria o ripristinatoria e valorizza il risultato concreto del prodursi o non prodursi di una neutralizzazione dell’esposizione della banca in ragione di successive operazioni eseguite sul conto.

Con la sentenza del 2019 sopra citata, la prima sul tema dopo la riforma del 2005, la Suprema Corte ribadisce tale approccio affermando che “in tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma2, lett. b), R.D. n. 267/1942 (nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80/2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa: accertamento che non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. D.L. n. 35/2005 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 169/2008), giacché quest’ultima disposizione indica solo il limite massimo dell’importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire”.

La sentenza in commento pare discostarsi, nell’approccio, dai principi di diritto enunciati nella pronuncia del 2019, e ritornare al criterio della funzionalità ed in particolare alla natura solutoria della rimessa (e alla rilevanza della prova di tale natura) quale elemento qualificante ai fini della revocabilità.

La questione nello specifico riguarda la qualificazione e quantificazione delle rimesse revocabili ed in particolare la detraibilità dall’ammontare delle rimesse considerate solutorie di alcune “partite bilanciate” relative a successive operazioni eseguite sul conto. Ricordiamo che con “operazioni bilanciate” si intendono quei versamenti su conto corrente, effettuati dallo stesso correntista o da terzi soggetti, speculari a specifiche operazioni di prelevamento da parte del medesimo o di pagamento a favore di terzi, come ad esempio il rilascio di un assegno circolare o l’esecuzione di un bonifico. Con riferimento a tali operazioni di accredito e di addebito la banca si limita ad operare come mero fornitore di servizi bancari e dare corso agli ordini del correntista, non traendone alcun ingiusto beneficio e rispettando così il principio della par condicio.

La Corte d’Appello aveva infatti ridotto l’ammontare delle rimesse revocabili in considerazione della rilevazione sul conto di alcune operazioni di segno opposto tra di loro cronologicamente vicine, ritenute legittime.

Gli Ermellini, nell’arresto in esame, hanno invece affermato che le rimesse eseguite su un conto corrente scoperto si presumono solutorie, e come tali revocabili; hanno altresì sostanzialmente affermato che per poter superare tale presunzione e quindi operare la riduzione delle somme revocabili per effetto di operazioni speculari non è sufficiente che tali operazioni siano cronologicamente vicine ma è necessaria l’esistenza di un accordo tra banca e cliente che specifichi che la rimessa debba essere destinata ad una funzione non solutoria ossia appunto alla costituzione di provvista per futuri prelievi o al pagamento a favore di terzi. Dell’esistenza di tale accordo, ad avviso dei Giudici di legittimità, deve dare prova la Banca la quale, qualora non sia in grado di dimostrare che il patto derivi da atto scritto, può darne prova per fatti concludenti purché la specularità delle operazioni evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale tra le operazioni stesse.