16 Aprile 2019

Orientamenti del Tribunale di Roma su usura e anatocismo

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Si indicano di seguito alcuni indirizzi giurisprudenziali elaborati dal Tribunale di Roma in materia di usura e anatocismo (ex multis Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Roma 21.2.2018; Trib. Roma 1.2.2017; Trib. Roma 15.6.2016; Trib. Roma 10.11.2016; Trib. Roma 16.6.2016; Trib. Roma 25.5.2016; Trib. Roma 16.11.2016):

– la sentenza n. 350/2013 non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante giurisprudenza, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all’esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito. A sostegno della propria tesi parte attrice richiama la clausola del contratto che prevede espressamente, nell’ipotesi di ritardato pagamento, l’applicazione del tasso moratorio sull’intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi. Tale meccanismo in verità non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell’importo della singola rata. Non sussiste però alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., trattandosi di mutuo stipulato in data successiva al 1 luglio 2000 nel quale tale forma di anatocismo è legittimata dall’art. 120 TUB, come modificato dal D.lgs. n. 349/1999, purché sia conforme a quanto disposto dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, in particolare dall’art. 3;

– l’applicazione degli interessi moratori sull’importo delle rate scadute, essendo conforme all’art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, legittimata dall’art. 120 TUB a disciplinare l’anatocismo nei rapporti bancari, non solo non può essere reputata illegittima ma nemmeno può influire sulla determinazione dei tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati;

– parte attrice deduce genericamente la rilevanza ai fini della determinazione del TEG della penale dì estinzione anticipata prevista dal contratto di mutuo. Ma si deve ritenere che ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso non vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché, non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi. In particolare, non vanno prese in considerazione remunerazioni, commissioni e spese del tutto virtuali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi;

– per quanto riguarda la penale di estinzione anticipata, si deve rilevare che si tratta di una voce di applicazione meramente eventuale, costituente il corrispettivo per l’esercizio del recesso, cosicché si deve ritenere la sua inclusione fra i costi del finanziamento e la sua valutazione sul tasso effettivo, che dipende dal momento in cui il recesso è esercitato, presuppongano logicamente la sua effettiva applicazione, che non è stata allegata;

– in caso di usurarietà del tasso di mora, è stabilita la declaratoria di nullità della sola clausola che prevede il tasso di mora e l’operatività, limitatamente alla sola previsione contrattuale relativa al tasso di mora, della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. La tesi di parte attrice, secondo cui la pattuizione di un tasso usurario determinerebbe la gratuità del mutuo, estendendosi la nullità della pattuizione degli interessi all’intero rapporto, non ha fondamento. Infatti l’art. 1815 comma 2 non commina in assoluto la gratuità del rapporto ma esclude in questa ipotesi di nullità l’applicazione della disciplina generale della nullità parziale, in base al quale potrebbe essere ipotizzabile la nullità dell’intero contratto con obbligo immediato di restituzione (art. 1419 c.c.), così come l’applicazione del tasso legale di interesse, stanti l’assenza di una valida pattuizione del tasso ultralegale e la naturale onerosità del mutuo. L’indubbio carattere sanzionatorio e preventivo della disposizione non impone di escludere, andando al di là del suo tenore letterale, l’efficacia anche di clausole che non sono colpite dalla sanzione di nullità. La considerazione autonoma della clausola relativa al tasso corrispettivo e della clausola relativa al tasso moratorio discende dalla loro distinzione sotto il profilo logico e funzionale e si impone indipendentemente dalle modalità della loro formulazione, quindi sia nell’ipotesi che ciascuna di esse determini autonomamente il tasso sia nell’ipotesi che il tasso moratorio sia determinato sulla base di una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, essendo la diversità fra tali ipotesi meramente formale;

– l’opzione per l’ammortamento alla francese non comporta l’applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale. Infatti nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all’epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri: 1.ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente; 2.la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell’interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo); 3.la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo; 4.il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata; 5.il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti;

– una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. La dedotta nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi pertanto è insussistente.