31 Ottobre 2023

Opposizione all’esecuzione e domande connesse o accessorie: l’operatività della sospensione feriale dei termini

di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, sent. 5 ottobre 2023, n. 28106, Pres. De Stefano, Est. Porreca

Opposizione all’esecuzione – opposizione di terzo – cumulo di domande – sospensione feriale dei termini (L. 742/1969 – Cod. Proc. Civ. artt. 34, 615, 619)

“In caso di domande accessorie o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante ed una o più domande ordinarie pregiudicate, quantomeno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione” (massima redazionale)

CASO

Un soggetto agisce in via esecutiva per il rilascio di un immobile sulla base di un titolo giudiziale di risoluzione del rapporto agrario, formatosi tra esecutante e dante causa iure hereditatis dell’esecutato.

L’esecutato si oppone all’esecuzione, sostenendo di aver acquisito la proprietà dell’immobile tramite “donazione ‘del possesso’” o comunque per usucapione perfezionatisi, entrambi, prima dell’acquisto a titolo ereditario fatto valere dall’esecutante.

L’opposizione, proposta come opposizione di terzo ex art, 619 c.p.c., ma poi qualificata in primo grado come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., veniva rigettata anche in appello.

La sentenza di secondo grado era quindi impugnata per cassazione, impugnazione dichiarata tuttavia inammissibile per tardività, risultando essa proposta oltre al termine di legge, non ritenuto suscettibile di sospensione feriale.

SOLUZIONE

La Suprema Corte richiama una serie di principi ormai consolidati secondo i quali, innanzitutto, “in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 cod. proc. civ., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esecuzione di tale causa della sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale”.

La Corte precisa che tale principio, valido per tutte le opposizioni esecutive, ha il compito di individuare, precisare e coordinare i limiti di applicabilità di altri principi orami consolidati: quello per il quale, “in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all’intero giudizio si applica il regime di sospensione” e quello secondo il quale “in caso di domande accessorie o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante ed una o più domande ordinarie pregiudicate, quantomeno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione”.

Ne discende, conclude la Corte sempre nel solco di principi consolidati, che “deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione della sospensione feriale … e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l’esito dell’opposizione esecutiva non comporti l’effettivo esame della domanda ordinaria”.

Ribaditi questi principi, la Corte, come anticipato, pronuncia l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività della sua proposizione, precisando “che la domanda di usucapione ha costituito il presupposto dell’opposizione di terzo, pur essendo domandata pronuncia dichiarativa sul punto”.  

QUESTIONI

Come noto, l’opposizione all’esecuzione consiste nella contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata: sicché tale azione dà vita ad un accertamento negativo nel quale l’opponente (il debitore) riveste il ruolo formale di attore e l’opposto (il creditore) quello formale di convenuto

Nel giudizio di opposizione, tuttavia, i relativi “motivi” possono divenire anche oggetto di una domanda diversa e ulteriore. Nel caso giunto all’attenzione della Suprema Corte, ad esempio, il soggetto esecutato ha chiesto che la intervenuta usucapione, fatta valere per paralizzare l’azione esecutiva, fosse anche autonomo oggetto di accertamento.

La Suprema Corte si trova quindi nuovamente a valutare l’influenza che queste domande cumulate hanno sull’opposizione all’esecuzione con riguardo all’applicazione o meno della sospensione feriale dei termini, che notoriamente non si applica alle opposizioni esecutive.

Ora, il generale e consolidato principio è quello in base al il quale, qualora nel medesimo processo si trovino cumulate una controversia alla quale si applica la sospensione feriale ed una alla quale tale sospensione non si applica, la sospensione si estende all’intero giudizio.

Tuttavia, nel caso in cui una delle domande cumulate sia un’opposizione esecutiva, prevale la regola contraria, che cioè estende a tutto il giudizio la non applicazione della sospensione feriale, nella tendenziale prevalenza, in questo caso, e come più volte precisato anche nella sentenza in commento, della necessità di preservare la celerità dell’accertamento giudiziale, a cui presidio è posta (anche) la normativa sulla sospensione feriale dei termini.

Tali regole non sono però esenti, a loro volta, da eccezioni: all’interprete, infatti, viene innanzitutto richiesta una valutazione sull’effettiva natura e sullo scopo delle domande che si trovano ad essere cumulate con l’opposizione esecutiva.

E così, ad esempio, con la pronuncia n. 5038 del 2017 la Corte di Cassazione, in un caso nel quale il debitore esecutato, nell’opposizione instaurata, chiedeva accertarsi che la transazione conclusa da un coobbligato con il creditore procedente aveva fatto venir meno, totalmente o almeno parzialmente, anche il proprio debito, ha chiarito che la domanda di accertamento afferente alla transazione “non assume rilievo autonomo, né è destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa di opposizione”, così come avviene, si precisa sempre in quel precedente, nel caso in cui l’opponente faccia valere un “controcredito di pari valore”, proprio perché con una tale domanda (o eccezione) non si ha una intenzione ulteriore rispetto a quello di contrastare l’azione esecutiva. Ebbene, in questi casi, dice la Corte, non si tratta nemmeno di domande cumulate o connesse, sicchè il dubbio sulla non applicabilità della sospensione ferale neppure si pone (si rimane nell’ambito della opposizione esecutiva, con pacifica disapplicazione della sospensione).

Siamo quindi di fronte ad ipotesi assimilabili a quelle nelle quali, come pure precisa la sentenza in commento, la disapplicazione per estensione della sospensione feriale deriva dalla constatazione che “la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di [aggiungemmo: all’esclusivo fine di, n.d.r.] ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva”, sicché la prevalenza deve essere data all’esigenza di celere definizione della controversia, che rimane pressoché integralmente ancorata a quella esecutiva.

Quando, invece, la domanda ordinaria è “autonoma” o “alternativa” a quella di opposizione, perché non è l’esito di quest’ultima a dipendere dall’esito della domanda ordinaria, ma è se mai la possibilità di andare ad esaminare la domanda ordinaria a dipendere dall’esito dell’opposizione, allora l’esigenza di speditezza può venire meno, ritornando a prevalere tale esigenza solo “nel caso in cui l’esito dell’opposizione esecutiva non comporti l’effettivo esame della domanda ordinaria”.

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