21 Dicembre 2021

Oneri probatori del correntista attore in ripetizione

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Il correntista, attore in ripetizione, deve produrre in giudizio 1) il contratto di finanziamento di cui intende far valere, in tutto o in parte, l’invalidità; 2) la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. n. 500/2017; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 2072/2014; Cass. n. 21466/2013). In mancanza della documentazione contabile integrale, il credito del correntista è abitualmente ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile (ex multis Cass. n. 31667/2019; Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 33321/2018)

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito il principio per cui il correntista che agisca in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l’appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell’istituto di credito: ove il correntista non provveda a produrre il contratto e gli estratti conto dall’inizio del rapporto – dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non può pretendere l’azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l’accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile (Cass. n. 30822/2018).

In definitiva, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire – in coerenza con la domanda – mediante la produzione degli estratti conto dalla data di apertura del conto (integrale ricostruzione del dare e dell’avere), « salvo che si possa dire … che il saldo a una determinata data era incontroverso » (Cass. n. 20693/2016). La Suprema Corte ha osservato che la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, ossia la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere all’individuazione del saldo finale anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista (Cass. n. 9526/2019; conf. Cass. n. 31187/2018; Cass. n. 11543/2019; Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 5887/2021; Cass. n. 10838/2021).

Anche documenti diversi dagli estratti conto possono essere proficuamente utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni: il correntista (attore in ripetizione), infatti, « può comprovare la domanda attraverso documenti diversi dagli estratti conto mensili, ove essi forniscano indicazioni certe e complete riguardo all’andamento del conto » (così Cass. n. 38976/2021, secondo cui, a fronte di una produzione parziale degli estratti conto, il giudice del merito può valorizzare, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., anche  le risultanze delle scritture contabili).

Occorre puntualizzare, infine, che « l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo » (così Cass. 7.5.2015, n. 9201; v. anche Cass. n. 5162/2008; Cass. n. 7962/2009; Cass., Sez. Un., n. 18046/2010; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 16917/2012; Cass. n. 6511/2016; Cass. n. 24948/2017; Cass. n. 29983/2017).

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