15 Giugno 2021

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo si conosce del credito monitoriamente azionato, non della mera legittimità dell’ingiunzione

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. prima, sentenza, 19 aprile 2021, n. 10263; Pres. De Chiara; Rel. Nazzicone.

Instaurandosi, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione, il giudice, ove la ritenga fondata, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato l’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore; o il contrario, quando il credito risulti provato per una misura minore

CASO

DoBank S.p.a., (già Unicredit Credit Management Bank S.p.a.), quale mandataria di As. Finance S.p.a., proponeva ricorso per decreto ingiuntivo avverso la società C. s.r.l. ed i suoi fideiussori C.D., C.M. ed S.P.

La domanda monitoria era finalizzata ad ottenere la restituzione del passivo di due rapporti di conto corrente, di un’apertura di credito e di un contratto di finanziamento intestati alla società.

In sede di opposizione, ove la debitrice aveva dedotto la pretesa nullità dei contratti per difetto di forma e, dunque, dichiarava di nulla dover restituire, la banca aveva formulato, in via riconvenzionale, domanda di pagamento dell’indebito.

Impugnata la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della stessa e previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato la società correntista ed i suoi fideiussori al pagamento di € 83.159,87, oltre accessori, decretando la nullità parziale di uno dei due contratti di conto corrente, relativamente alle clausole sugli interessi ultra legali, anatocistici e sulla commissione di massimo scoperto e, per il resto, ritenendo non dovute le altre somme derivanti dagli altri contratti in essere, mentre per il contratto di finanziamento, la Corte lo ha ritenuto nullo “per difetto del requisito formale”, stabilendo però che era dovuta alla banca la somma residua di sorte capitale, mai restituita (la sentenza di merito in questione è App. Brescia, 22 febbraio 2017, n. 268).

Hanno proposto ricorso per cassazione C. s.r.l., unitamente a C.D., C.M. ed S.P.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e confermando la pronuncia della Corte d’appello di Brescia, la quale, previa caducazione del decreto ingiuntivo emesso, aveva delibato su tutti e quattro i contratti bancari e sui rapporti di dare/avere tra le parti, prescindendo da una formale domanda in tal senso da parte della banca opposta in primo grado.

QUESTIONI

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società debitrice ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. da parte della Corte di merito, per avere, questa, condannato la ricorrente ed i fideiussori a pagare la predetta somma di denaro alla banca, pur in assenza di domanda sul punto, dal momento che tale domanda era stata formulata solo nel giudizio di opposizione e non riproposta in appello.

Al riguardo, peraltro, secondo la ricostruzione della ricorrente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non sarebbe stato possibile formulare domande riconvenzionali. Di qui la supposta violazione del principio della domanda ed il pronunciamento extra petitum della Corte di merito.

La Corte di Cassazione, prima sezione, ha dichiarato infondato il ricorso, stabilendo che la Corte d’Appello di Brescia non era incorsa in nessuna violazione di legge laddove, dopo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, aveva calcolato le somme dovute in forza dei quattro contratti intercorsi tra le parti.

Infatti, la Suprema Corte nota che la domanda di pagamento a titolo restitutorio, azionata dalla banca già nel ricorso ex art. 633 c.p.c., era in grado di fondare la condanna comminata, che è avvenuta proprio a titolo di restituzione delle somme dovute, in parte quale saldo passivo di conto corrente e, in parte, a titolo di restituzione della somma presa a mutuo ex art. 1813 c.c., spettando alla Corte di merito la qualificazione delle pretese.

Peraltro, dalla sancita nullità di uno dei contratti (quello di finanziamento), deriva l’obbligo del mutuatario di restituire (almeno) la sorte capitale.

Di qui l’infondatezza della pretesa della società di nulla dovere alla banca per pretesa mancanza di forma dei contratti.

Ciò esposto, la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire che l’opposizione a decreto ingiuntivo, incardinando un processo a cognizione piena avente il medesimo oggetto del ricorso monitorio (l’esistenza e l’entità del credito), dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel cui ambito è dovere/potere del giudice accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, sostanziale convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).

Cosicché, in tale ordinario giudizio di cognizione, il giudice non può limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata correttamente e legittimamente emessa, ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti da entrambe le parti secondo il principio dell’onere della prova e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass., 28 maggio 2019, n. 14486).

A riprova del tenore di piena cognitio del giudizio di opposizione, vi è il fatto che in tale sede sono producibili nuove prove, ad integrazione di quelle già prodotte in sede sommaria. Il giudice di merito deve, quindi, procedere ad un nuovo ed autonomo esame di tutte le risultanze istruttorie, non potendo limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento.

La Suprema Corte ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo il principio per cui “instaurandosi, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione, il giudice, ove la ritenga fondata, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato l’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore; o il contrario, quando il credito risulti provato per una misura minore”.