16 Gennaio 2018

Il lodo arbitrale non può essere impugnato con regolamento di competenza

di Fernando Bonitatibus Scarica in PDF

Cass. 6 ottobre 2017, n. 23473

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Arbitrato – Impugnazione – Lodo arbitrale – Competenza – Eccezione di incompetenza – Regolamento di competenza – (artt. 47, 819ter, 827 c.p.c.)

[1] Il lodo arbitrale è impugnabile esclusivamente con i mezzi previsti espressamente dall’art. 827 c.p.c. con esclusione di tutti gli altri, ivi compreso il regolamento di competenza.

 CASO

[1] In un contratto d’affitto d’azienda veniva apposta una clausola compromissoria di arbitrato rituale. In seguito al mancato versamento dei canoni, il creditore azionava il procedimento arbitrale per chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, le somme già maturate e non corrisposte. La parte resistente sollevava, in via pregiudiziale, eccezioni di incompetenza e improcedibilità. L’arbitro si pronunciava con lodo non definitivo dichiarandosi competente a decidere su tutte le domande formulate dalle parti inerenti il contratto di affitto d’azienda, contestualmente, riteneva che rientrassero nella competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria le domande ed eccezioni aventi ad oggetto il contratto di locazione dei locali ove si svolgeva l’azienda affittata. Avverso il lodo veniva proposto regolamento di competenza.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione, con l’ordinanza in esame, dichiara inammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale effettuata mediante ricorso per regolamento di competenza. Muovendo dalla solida base normativa, a cui si aggiungono svariate pronunce della giurisprudenza come ad esempio Cass. sez. VI, 07-11-2012 n. 19268 citata nella motivazione, la Corte decide nel senso che «non può dubitarsi, invero, che avverso il lodo arbitrale siano proponibili solamente i mezzi di impugnazione previsti ad hoc dalla legge processuale (art. 827 c.p.c.), con esclusione di tutti gli altri, ivi compreso il regolamento di competenza».

La pronuncia, pur riconoscendo l’esperibilità ex art. 819ter, 1° comma, c.p.c. del regolamento di competenza quando viene pronunciata «sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato», la esclude nei casi di incompetenza dell’arbitro dovuta a questioni non compromettibili, a questioni che non hanno formato oggetto di compromesso, ovvero, ancora, nei casi di nullità della convenzione arbitrale. Viene chiarito, quindi, che lo strumento utilizzabile dalla parte in queste situazioni è esclusivamente l’impugnazione per nullità ex 827 c.p.c.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte, con questa pronuncia, affronta e risolve, in maniera molto chiara e precisa, la problematica degli strumenti di impugnazione del lodo arbitrale prestando particolare attenzione al regolamento di competenza. L’ordinanza della Cassazione si pone in soluzione di continuità con quanto affermato nei precedenti giurisprudenziali, anche molto risalenti, della stessa.

L’art. 827 c.p.c., infatti, prevede che il lodo arbitrale sia impugnabile solo per nullità per revocazione e per opposizione di terzo. Fin dal 1995 la Cassazione è orientata nel ritenere che «il sistema di impugnazione delle pronunzie arbitrali è incompatibile col regolamento di competenza» (Cass. 30 gennaio 1995, n. 1079, Foro it., Rep. 1995, voce Arbitrato, n. 160; lo stesso principio è enunciato anche da Cass. 24 settembre 1996, n. 8407). Più recentemente Cass. 7 novembre 2012, n. 19268, id., Rep. 2012, voce cit., n. 182, ha confermato che la statuizione di un collegio arbitrale non è impugnabile con il regolamento di competenza anche dopo la novella introdotta dal d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40.

Bisogna affrontare, infine, la posizione del regolamento di competenza nel rapporto tra arbitro e autorità giudiziaria ordinaria ex art. 819ter c.p.c. Le pronunce elencate, a cui si aggiunge Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19047, id., Rep. 2010, voce cit., n. 87 e in Riv. arbitrato, 2010, 463 con nota di C. Santini, Regolamento di competenza avverso la pronuncia del giudice sulla expectio compromissi e procedimenti pendenti, confermano che è impugnabile, con regolamento di competenza, la sentenza, pronunciata con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati dopo il 2 marzo 2006, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato. L’utilizzo del regolamento, invece, viene escluso espressamente dall’art 819ter 2°co. c.p.c nei casi di incompetenza dell’arbitro. In queste fattispecie si ribadisce che l’unico rimedio esperibile è quello per nullità del lodo.