16 Gennaio 2024

Lo sconto bancario (artt. 1858-1860 c.c.): cenni introduttivi

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Lo sconto bancario è il contratto col quale la banca (scontante o scontatore), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.).

In sostanza, la banca «anticipa» al cliente una somma di denaro, calcolati e trattenuti gli interessi, pari all’importo di un credito non ancora scaduto, che lo scontatario vanta nei confronti di un terzo (debitore ceduto), in cambio della cessione salvo buon fine (pro solvendo) del credito stesso.

L’operazione – evidentemente finalizzata alla creazione di liquidità mediante la smobilizzazione di crediti a scadenza differita – è molto diffusa nella prassi bancaria e commerciale, essendo raro il pagamento per contanti ed in una unica soluzione nei rapporti tra commercianti. Il cliente (spesso imprenditore) ottiene liquidità immediata utilizzando un bene futuro. Scegliendo di ricorrere allo sconto, un imprenditore pagato con titoli di credito a termine può soddisfare esigenze di pronta liquidità senza attendere che il credito diventi esigibile alla scadenza contrattualmente prevista, ottenendo così immediata liquidità per lo svolgimento dei propri affari.

Anche le banche, acquisendo la titolarità dei crediti scontati, acquisiscono «uno strumento di protezione degli affidamenti concessi sostanzialmente equivalente alle tradizionali garanzie reali o personali, e anzi, rispetto a queste, di più rapida ed efficace attivazione» (Martorano).

Lo sconto bancario (contratto oneroso e a prestazioni corrispettive) ha prevalentemente ad oggetto titoli cambiari e si caratterizza come operazione pro solvendo: il debitore, quindi, garantisce l’esistenza del credito e risponde dell’insolvenza del debitore ceduto.

Gli interpreti hanno evidenziato alcune imprecisioni terminologiche dell’art. 1858 c.c.: l’elemento qualificante dell’operazione di sconto è individuato dal legislatore in un «credito non ancora scaduto», mentre il successivo art. 1859 c.c. prevede lo sconto di assegni bancari, che sono strumenti di pagamento, ossia pagabili a vista. Altra imprecisione lessicale è ravvisata nel considerare la cessione del credito quale mezzo per la realizzazione dell’operazione, allorquando la medesima può attuarsi anche mediante la girata del titolo di credito.

A differenza dell’anticipazione su crediti, in cui il credito è dato in pegno a garanzia del rimborso della somma anticipata, nello sconto il credito è di fatto venduto alla banca, che corrisponde al cliente (di regola imprenditore o commerciante al dettaglio), quale prezzo di vendita, una somma inferiore all’importo nominale del prezzo, lucrando sulla differenza. L’importo del credito anticipato dalla banca è decurtato degli interessi (ed eventuali provvigioni), che matureranno dal momento dell’anticipazione a quello di scadenza del credito ceduto.

La forma più diffusa di sconto, come detto, è quella cambiaria, cioè lo sconto praticato sulle cambiali presentate dal prenditore o dall’ultimo giratario.

Di regola, le poste attive e passive che derivano dall’operazione di sconto sono annotate in un apposito conto, accessorio a quello ordinario del cliente, che prende il nome di “conto anticipi”, strumento di natura prettamente contabile.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Contenzioso bancario: la Cassazione detta le regole