11 Ottobre 2016

L’inammissibilità della domanda di concordato in bianco può essere dichiarata soltanto a seguito dell’audizione del debitore

di Luca Iovino Scarica in PDF

Cassazione Civile, sez. I, 20 luglio 2016 n. 12957; Pres. Ragonesi, Est. Di Virgilio; P.M. Sorrentino (concl. conf.)

Concordato preventivo – concordato in bianco – ammissibilità — audizione del debitore ex art. 162 l. fall. – necessità – limiti (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 160, 161, 162)

[1] La dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo deve essere preceduta dalla audizione del proponente anche nel caso di proposizione di domanda di concordato c.d. in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., mentre non è necessario che al debitore siano contestate le eventuali ragioni di inammissibilità della domanda.

Fallimento – concordato preventivo – concordato in bianco – audizione del debitore in sede prefallimentare – audizione del debitore ex art. 162 l. fall. – necessità – esclusione. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 15, 160, 161, 162).

[2] Ove la domanda di concordato in bianco si inserisca nell’ambito di una procedura prefallimentare, l’audizione del proponente prevista dall’art. 162, comma 6, l. fall., può coincidere con quella prevista dall’art. 15 l. fall., se il proponente è posto nelle condizioni di svolgere le proprie difese in ordine alla proposta concordataria.

CASO

[1, 2] Nel corso di un procedimento prefallimentare innanzi al tribunale di Napoli, il debitore deposita domanda di concordato in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall, con riserva di depositare la proposta, il piano concordatario e l’ulteriore documentazione nel termine che sarebbe stato fissato dallo stesso tribunale.

Il tribunale, senza procedere all’audizione del proponente sulla domanda di concordato in bianco, la dichiara inammissibile per mancato deposito dell’elenco nominativo dei creditori, prescritto dall’art. 161, comma 6, l fall.

Contestualmente, con separata sentenza, il tribunale dichiara il fallimento dell’impresa.

Il debitore propone reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento e contesta, tra l’altro, l’illegittimità del decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato, poiché non era stato preceduto dalla necessaria preventiva audizione del debitore.

La corte d’appello di Napoli in accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di fallimento e revoca pure la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Il fallimento propone ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1, 2] La corte di cassazione rigetta il ricorso affermando che la necessità dell’audizione del debitore, che abbia depositato domanda di concordato preventivo, prevista dall’art. 162, comma 6, l.fall., sussiste anche nell’ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto un concordato in bianco o con riserva.

L’audizione del proponente non è necessaria soltanto nell’ipotesi in cui, inserendosi la domanda di concordato in bianco in una procedura prefallimentare, il debitore si stato sentito nella fase prefallimentare ai sensi dell’art 15 l. fall. e, in occasione di detta audizione, abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le proprie difese anche in relazione alla propria domanda di concordato con riserva.

QUESTIONI

[1, 2] La cassazione propone un’interpretazione estensiva dell’art. 162, comma 2, l. fall. che viene considerato applicabile anche alla domanda di concordato in bianco.

Ai sensi di detta disposizione: “Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”.

Il riferimento all’”esito del procedimento” potrebbe fare ritenere che l’audizione si imponga soltanto in relazione ad una proposta di concordato completa, dunque già corredata di piano e proposta.

La corte ritiene, invece, che pure nel concordato con riserva, nel quale la proposta non è stata ancora depositata, esistono le stesse esigenze di garanzia del diritto di difesa sottese all’audizione del debitore.

Il Supremo Collegio afferma che, a seguito della proposizione della domanda di concordato in bianco il tribunale effettua un accertamento che non ha carattere soltanto formale ma di valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura. oltre che della propria competenza.

Tali accertamenti, ove si riflettano in un giudizio di inammissibilità della domanda di concordato in bianco, richiedono la preventiva audizione del debitore.

Viene altresì escluso, in conformità ad una precedente pronuncia (Cassazione Civile sez. I, 25 maggio 2013, n. 13083) un obbligo di contestazione delle eventuali ragioni di inammissibilità del concordato: la opportunità della contestazione è rimessa alla discrezionalità del Tribunale.

Nella frequente ipotesi in cui la domanda di concordato in bianco venga depositata nel corso di un procedimento prefallimentare, la pronuncia, in linea con l’orientamento della giurisprudenza, afferma che il diritto di difesa del proponente non è violato dall’omessa convocazione ai sensi dell’art. 162 l. fall. se il debitore, in occasione dell’audizione ai sensi dell’art. 15 l. call., è stato comunque  posto nelle condizioni di dedurre anche in ordine alla domanda di concordato (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25587; Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423; Cassazione Civile sez. I, 26 settembre 2013, n. 22089).