19 Giugno 2018

L’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione dei crediti e i suoi riflessi sull’art. 95 c.p.c.

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI-3, 12 aprile 2018, n. 9173; Pres. Amendola; Est. Tatangelo.

Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione – Efficacia esecutiva – Termine dilatorio dalla notifica – Necessità – Conseguenze – Pagamento spese precetto – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 95, 477, 480, 553, 615, 617).

[1] L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del soggetto espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, deve ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., per cui le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore.

[2] Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi  (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione, anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo.

CASO

[1-2] Un istituto di credito proponeva opposizione all’esecuzione nel corso di un processo di espropriazione promosso sulla base di un’ordinanza di assegnazione dei crediti pronunciata in favore del creditore nei confronti del detto istituto quale terzo pignorato di un precedente processo esecutivo.

Avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione veniva proposto ricorso per cassazione; in particolare, il soccombente censurava la decisione nella parte in cui aveva negato la possibilità per il creditore in favore del quale era stata emessa ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. di intimare precetto al terzo senza una preventiva (e separata) notificazione dell’ordinanza stessa e senza il decorso di un termine dilatorio, e comunque nella parte in cui non aveva riconosciuto dovuti gli interessi sulla somma assegnata, le spese di notifica dell’ordinanza di assegnazione, costituente titolo esecutivo, nonché le spese di precetto, ritenendo integralmente soddisfatto il creditore per effetto del pagamento effettuato dalla banca.

SOLUZIONE

[1] La Corte, ribadito il principio secondo cui l’ordinanza di assegnazione dei crediti acquista l’efficacia di titolo esecutivo dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione, afferma che tuttavia è possibile che l’ordinanza venga notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, ma che in tale caso diviene inapplicabile l’art. 95 c.p.c. per cui le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.

Dunque, la Cassazione non esclude che l’ordinanza di assegnazione abbia immediata efficacia esecutiva, né tantomeno che essa possa essere notificata unitamente all’atto di precetto: ciò che la S.C. intende evitare è “che il debitore non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell’ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede”, in ciò ravvisandosi un abuso dello strumento processuale esecutivo.

In sostanza, il terzo pignorato, divenuto debitore per effetto della notifica dell’ordinanza di assegnazione e del relativo precetto, ha l’obbligo di adempiere entro un termine; detto termine, “al fine di evitare l’addebito delle spese di precetto”: 1)- non è però quello previsto dall’art. 480 c.p.c., che non è applicabile a tale ipotesi, in quanto si riferisce ai casi in cui il pagamento di un debito deriva da un titolo esecutivo che si presume già conosciuto o quanto meno conoscibile dal debitore; 2)- “non può essere fisso”, ma da rapportare alle circostanze del caso concreto, il cui accertamento è riservato al giudice di merito.

[2] Prosegue la Corte affermando che se, alla luce di quanto affermato, il pagamento effettuato dall’istituto di credito opponente può considerarsi tempestivo, esso non può essere considerato integrale, risultando pacifico in atti che non erano stati pagati gli interessi sull’importo assegnato dalla data dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Si osserva infatti che sin dal momento dell’emissione dell’ordinanza, sono liquidi ed esigibili sia i crediti oggetto di assegnazione all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi sempre che siano relativi a debiti scaduti, sia quelli relativi alle spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal g.e. ai sensi dell’art.95 c.p.c.

QUESTIONI

[1] La decisione commentata si inscrive nell’alveo di un consolidato orientamento, il quale tuttavia è messo ogni giorno alla prova dai numerosi contenziosi che sorgono in materia.

Invero, il silenzio serbato dall’art. 553 in ordine alla natura dell’ordinanza di assegnazione fa sì che l’operatore giuridico si trovi in grossa difficoltà nell’affrontare e nel risolvere le questioni (pratiche e prima ancora teoriche) che sorgono dall’interpretazione del dato normativo contenuto in tale articolo.

Già una prima incertezza sorge in ordine alla natura di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione: l’art. 474 c.p.c. infatti menziona quali titoli esecutivi solo i provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce ‘‘espressamente’’ tale efficacia, mentre sia l’art. 507 c.p.c. (il quale disciplina la forma del provvedimento di assegnazione), sia l’art. 553 c.p.c. (che ne regola l’operatività) tacciono al riguardo, così spingendo parte della dottrina a dubitare che l’interprete, nel silenzio della legge, possa sostituirsi al silenzio del legislatore (Micheli, Esecuzione forzata, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Libro VI, Della tutela dei diritti, Bologna-Roma, 1964, 153; Colesanti, In tema di efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, in Giur. it., 1969, I, 125 ss.).

Invero, pare oggi prevalere l’idea, da tempo sostenuta in giurisprudenza (Cass. 5 febbraio 1968, n. 394, in Foro it., 1968, I, 944) e più volte ribadita, che l’ordinanza di assegnazione è un titolo esecutivo di formazione giudiziale che può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato (ex multis, Cass. 3 giugno 2015 n. 11493; Cass. 10 maggio 2016, n. 9390, in Eclegal, 4 luglio 2016, con nota di Iovino, L’ordinanza di assegnazione dei crediti è titolo esecutivo soltanto se il terzo pignorato ne ha avuto idonea conoscenza, nonché in Giur. it., 2017, 347 ss., con nota di Frus). Concorde sul punto è anche la prevalente dottrina (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957, vol. III, 211; Bonsignori, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, Milano, 1962, 127; Id, L’esecuzione forzata, Torino, 1990, 206 ss.; Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Dig. civ., VIII, 2001, 94 ss., spec. 122; Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in www.judicium.it., 7 ss.).

Il tema della vexata questio non è però la natura dell’ordinanza di assegnazione ma è la figura del terzo e la sua posizione nel procedimento di esecuzione.

Come è noto, nel processo di espropriazione presso terzi, il debitor debitoris non è parte, ma un semplice ausiliario (da ultimo Cass. 9390/2016 cit.); ciò fa sì che vi sia l’eventualità che, a seguito della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, il titolo esecutivo che il creditore può azionare per la soddisfazione del proprio diritto si sia formato in un giudizio del quale il terzo non abbia conoscenza, essendosi limitato a rendere una dichiarazione per iscritto al creditore, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 543, 4 comma, c.p.c.

Per la giurisprudenza, ciò impone al creditore di mettere il terzo in condizione di conoscere l’ordinanza di assegnazione in modo darvi spontanea esecuzione e ciò nel rispetto del principio della buona fede e della correttezza.

Ciò comporta da un lato, la possibilità per il creditore di notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, ma dall’altro, il diritto di quest’ultimo di invocare un termine ragionevole (v. anche, di recente Cass. 24 maggio 2017, n. 13112), diverso da quello dell’art. 480 c.p.c., per l’adempimento, che la Cassazione ritiene congruo fissare (come è avvenuto nella fattispecie sottoposta al suo esame) in 20 giorni, pari al termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, nonché al termine che spetta all’erede del debitore per l’adempimento, prima dell’esecuzione, in base all’art. 477 c.p.c.

Ora, senza voler prendere posizione su tali questioni che meriterebbero ben altro approfondimento, va considerato che laddove il terzo pignorato renda al creditore pignorante una dichiarazione positiva sull’esistenza del credito sa che: o la sua dichiarazione sarà contestata, così determinando l’apertura di un incidente cognitivo da parte del g.e.; ovvero, in caso contrario, ad essa seguirà l’emanazione di una ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.

In altre parole, al pari di una delle parti di un titolo esecutivo stragiudiziale (si pensi ad un’espropriazione per il soddisfacimento del mancato pagamento dei canoni di locazione avviata dopo molti anni dalla stipula del contratto per scrittura privata autenticata), il terzo sa che potrà subire un’azione esecutiva; per tale motivo, la posizione del debitor debitoris, sebbene terzo estraneo all’esecuzione, non può essere equiparata all’erede del debitore, che legittimamente potrebbe non conoscere dell’esistenza di un titolo esecutivo pronunciato ai danni del proprio de cuius. Quanto al rischio che il terzo pignorato che abbia adempiuto al proprio obbligo sia costretto a pagare le spese del precetto, pare condivisibile la posizione di chi ha affermato che detto rischio può essere evitato “gravando il terzo dell’onere di comunicare al creditore, o con la sua dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ovvero con una successiva comunicazione, la sua disponibilità ad uno spontaneo adempimento del suo obbligo; di talché in tal caso – e solo in tal caso – potrà configurarsi quell’abuso dello strumento esecutivo” (Frus, Sulla ritardata esecutività dell’ordinanza di assegnazione del credito verso il terzo, in Giur. it., 2017, 353).

[2] Quanto alla seconda massima non constano sul punto precedenti in termini. Il principio tuttavia espresso pare essere pienamente condivisibile, giacché, stando all’art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabilisca diversamente.