19 Novembre 2019

L’efficacia dell’accertamento dell’obbligo del terzo prima e dopo la modifica dell’art. 549 c.p.c.

di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2019, n. 23644 – Pres. Vivaldi, Cons. Rel. Rossetti

Pignoramento presso terzi – dichiarazione del terzo pignorato – contestazioni sulla dichiarazione del terzo pignorato – accertamento dell’obbligo del terzo pignorato

In tema di giudizio di cognizione instaurato ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012, per l’accertamento dell’obbligo del terzo sottoposto a pignoramento, sussiste l’interesse del debitore esecutato, che è parte del detto giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la avvenuta cessione dello stesso e la prevalenza di tale cessione sul pignoramento, ai sensi dell’art. 2914, n. 2, c.c. 

Dopo la riforma dell’art. 549 c.p.c. l’accertamento dell’obbligo del terzo è compiuto, incidenter tantum, dal giudice dell’esecuzione che decide con ordinanza suscettibile di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

FATTO

Ma.An., creditore di V.R., munito di titolo esecutivo, pignorava nelle forme del pignoramento presso terzi il credito vantato da V.R. nei confronti del Comune di Benevento. All’udienza fissata per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., il Comune dichiarava l’avvenuta cessione del credito da parte di V.R. in favore di una banca.

Il creditore procedente Ma.An. introduceva il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo dinanzi al Tribunale di Benevento.

In tale giudizio il Comune dichiarava di essere debitore di V.R., il quale si costituiva solo all’udienza di p.c., eccependo la nullità della notificazione dell’atto di citazione e, quindi, chiedendo la dichiarazione di nullità del giudizio o, in subordine, di essere rimesso nei termini. Il Tribunale dichiarava invece cessata la materia del contendere.

V.R. proponeva appello, chiedendo di dichiarare nulla la sentenza del Tribunale e di rimettere la causa al primo giudice o, in subordine, di essere rimesso nei termini ex art. 294 c.p.c. Nel merito V.R. chiedeva di dichiarare l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo egli chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei suoi crediti, in quanto ceduti; infine, chiedeva di dichiarare che il Comune non fosse suo debitore alla data del pignoramento.

La Corte d’appello rigettava il gravame, statuendo, per quanto qui d’interesse, che nel pignoramento presso terzi il debitore esecutato non è legittimato a contestare la dichiarazione del terzo.

Avverso la sentenza d’appello V.R. ricorreva in Cassazione. In particolare, per quanto rileva,, il ricorrente censurava la sentenza di secondo grado, evidenziando che davanti alla Corte d’appello, a fondamento della domanda di nullità della sentenza di primo grado, aveva sostenuto che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è legittimato a domandare che sia accertata, con efficacia di giudicato, l’inesistenza di propri crediti nei confronti del terzo pignorato.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, rilevando che il giudizio, iniziato nel 2005, era soggetto alla disciplina degli artt. 548 e 549 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012, ha riconosciuto la legittimazione del debitore esecutato di chiedere, nel giudizio di cui all’art. 548 c.p.c., l’accertamento della insussistenza di debiti del terzo esecutato nei propri confronti.

QUESTIONI

La questione principale affrontata nel caso in esame è rappresentata dalla legittimazione del debitore esecutato a chiedere, nel giudizio ex artt. 548 e 549 c.p.c., l’accertamento della insussistenza di debiti del terzo esecutato nei propri confronti.

Occorre evidenziare che gli artt. 548 e 549 c.p.c. sono stati oggetti di importanti modifiche: prima, con la legge n. 228/2012, poi, con il d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e, infine, con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Prima della modifica della legge n. 228/2012, le Sezioni Unite, superando un precedente orientamento che si era affermato tra i giudici di legittimità, con sentenza n. 3773 del 18/02/2014 avevano statuito che il giudizio di cui all’art. 548 c.p.c., per ragioni di economia e celerità processuale, avesse un duplice oggetto: l’accertamento destinato a valere con effetto di giudicato, da un lato, nei rapporti tra creditore procedente e terzo pignorato e, dall’altro, nei rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato.

Recitava infatti l’art. 548 c.p.c.: “Se il terzo non compare all’udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo.”

Di conseguenza, doveva riconoscersi l’interesse del debitore esecutato a chiedere l’accertamento dell’insussistenza del debito del terzo pignorato nei propri confronti anche nel giudizio di cui all’art. 548 c.p.c.

Dopo la riforma del 2012, tuttavia, la ricostruzione delle Sezioni Unite è superata dal nuovo testo degli artt. 548 e 549 c.p.c. L’art. 548 c.p.c. ora prevede che, nel caso in cui il terzo non renda la dichiarazione, sia per mancata comparizione all’udienza sia per rifiuto di renderla, il credito pignorato nei termini indicati dallo stesso creditore si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.  Invece, nel caso in cui vi siano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, ovvero non sia possibile l’esatta identificazione del credito a causa della mancata dichiarazione, l’art. 549 c.p.c. ora stabilisce che il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, provvede con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 c.p.c.

L’accertamento dell’obbligo del terzo è compiuto da giudice dell’esecuzione incidenter tantum, con ordinanza impugnabile nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. Viene meno, quindi, l’efficacia di giudicato dell’accertamento dell’obbligo del terzo nei rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato e, di conseguenza, la legittimazione del debitore ad agire per l’accertamento della insussistenza dell’obbligo del terzo.

Inoltre, in seguito alla riforma dell’art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione decide le questioni relative all’esistenza della posizione debitoria del terzo in forme sommarie. L’ordinanza, con la quale decide, è impugnabile mediante l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con l’appello (così Cass. civ. n. 26702/2018).