9 Giugno 2020

Le garanzie della posta elettronica certificata

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Uno degli argomenti di maggior interesse in ambito di servizi di recapito elettronico riguarda le garanzie che offre la posta elettronica certificata in termini di integrità, immodificabilità e garanzia nel tempo del valore di certificazione che le è riconosciuto dalla legge.

Occorre infatti in primo luogo tenere a mente che la PEC è annoverata tra gli strumenti di validazione temporale previsti dall’art. 41 d.p.c.m. 22 febbraio ’13, recante le regole tecniche sulle firme elettroniche; essa è pertanto un ottimo metodo per attribuire data certa ad un documento informatico, soprattutto laddove questo sia munito di firma digitale. L’art. 62 del decreto sopra citato prevede infatti che “le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”.

La PEC, unitamente alla marca temporale, alle segnature di protocollo e al versamento dei documenti in conservazione, è per l’appunto uno degli strumenti in grado di cristallizzare nel tempo la validità e opponibilità delle firme digitali, anche successivamente alla loro scadenza.

Al proposito emerge però un punto critico legato al fatto che la PEC è anch’essa documento informatico munito di firma digitale, sicché l’interrogativo che ricorre spesso, anche in contesti giudiziari, è legato a quali siano le garanzie che offre la posta elettronica certificata dopo la scadenza del certificato; ci si domanda spesso come questo particolare tipo di documento possa continuare a mantenere integrità e immodificabilità del messaggio e dei suoi allegati (oltreché data certa) una volta che la firma di cui è munito sia scaduta.

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