14 Novembre 2023

La soglia minima di cinquanta mila euro di debiti scaduti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Lucca, Sezione crisi d’impresa e dell’insolvenza, 11 ottobre 2023, Presidente Giuntoli

Parole chiave: Sovraindebitamento – Liquidazione controllata – Debiti scaduti

Massima: “Nel caso in cui sia accertata l’esistenza di debiti scaduti per un importo superiore a 50.000 euro, sussiste – ai sensi dell’art. 268 del codice della crisi – uno dei requisiti oggettivi per l’apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio del debitore sovraindebitato”.

Disposizioni applicate

Art. 268 codice della crisi (liquidazione controllata)

CASO

Un creditore presenta domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio del debitore. Il Tribunale di Lucca verifica la sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura, fissati dall’art. 268 del codice della crisi. Dai documenti prodotti risulta che si è superata la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti.

SOLUZIONE

Dal momento che si è superata la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, e sussistono altresì gli altri presupposti fissati dalla legge, il Tribunale di Lucca dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del debitore.

QUESTIONI

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una delle diverse procedure previste dal codice della crisi. Vi può accedere il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento, presentando un ricorso al tribunale competente. Il comma 2 dell’art. 268 del codice della crisi prevede che “quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della lilquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”.

Nel caso in commento, il Tribunale di Lucca verifica in primo luogo la sussistenza dello stato di insolvenza. Essa emerge per il fatto che vi sono dei titoli, anche giudiziali, non opposti, contro il debitore. Inoltre vengono prodotti dei verbali negativi di pignoramento, indicativi dell’assenza di beni idonei a soddisfare i creditori. Infine viene raccolta l’informativa dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, che certificano l’esistenza di consistenti debiti fiscali e contributivi.

La domanda di liquidazione controllata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore. La pendenza di eventuali procedure esecutive individuali non vi osta. Del resto, la funzione della liquidazione controllata è proprio quella di realizzare la concorsualità di tutti i creditori. Il fatto che un creditore abbia già avviato azioni esecutive non impedisce che inizi una nuova procedura alla quale partecipano (o meglio: possono partecipare) tutti i creditori. Inoltre l’apertura della procedura di liquidazione determina il blocco delle azioni esecutive individuali pendenti. Questo risultato è raggiunto dal legislatore mediante il rinvio alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale. Più precisamente l’art. 270 comma 5 del codice della crisi dichiara applicabile alla liquidazione controllata l’art. 150 del codice della crisi. Secondo quest’ultima disposizione, “dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare … può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.

Presupposto dell’apertura della liquidazione controllata è che ci sia un significativo ammontare di debiti. Il comma 2 dell’art. 268 del codice della crisi stabilisce tale ammontare in 50.000 euro. Deve trattarsi di debiti scaduti, ossia di debiti rispetto ai quali il pagamento è immediatamente dovuto. Nella prassi, si tratta spesso di debiti scaduti anche da lungo tempo. Qual è la ratio della previsione legislativa di questa soglia minima di debiti? Il senso della disposizione è che se i debiti sono pochi non vale la pena avviare una procedura, comunque dotata di una certa complessità, come è quella di liquidazione controllata. Ne consegue che, non potendosi aprire una procedura concorsuale, ciascun creditore potrà recuperare il credito individualmente.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Lucca, il creditore che ha chiesto la liquidazione controllata vantava un credito di 16.783 euro. Si tratta di un importo che, di per sé, non giustifica l’apertura della procedura. Tuttavia, emerge nel corso dell’istruttoria che ci sono altri creditori per importi più elevati: l’Agenzia delle entrate vanta un credito di 340.427 euro, mentre l’Inps ha un credito di 18.055 euro. Complessivamente è superata la soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti.

Nell’anno 2019 era stata presentata un’istanza di fallimento contro il medesimo debitore. La domanda era stata però rigettata dal Tribunale di Lucca in quanto il debitore era un piccolo imprenditore, ossia non raggiungeva le soglie per la dichiarazione di fallimento. Rispetto al 2019, la situazione non è cambiata, salvo per l’aggravamento del debito fiscale. Si tratta dunque di un’impresa minore. L’impresa minore è definita nell’art. 2 comma 1 lett. d del codice della crisi: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti (anche non scaduti) non superiori a 500.000 euro. Si tratta esattamente delle condizioni in cui si trova il debitore nel caso affrontato dal Tribunale di Lucca. Se l’impresa è minore, non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, che è la procedura che ha sostituito il fallimento con la riforma: così stabilisce l’art. 121 del codice della crisi. Trattandosi di impresa minore, rimane ferma la possibilità della liquidazione controllata, che è la procedura – simile alla liquidazione giudiziale, ma semplificata – che riguarda appunte le imprese minori.

In conclusione, il Tribunale di Lucca – verificati tutti i presupposti di legge (e, in particolare, lo stato di insolvenza e l’ammontare dei debiti scaduti oltre la soglia di 50.000 euro) – dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata e nomina il giudice delegato e il liquidatore per tutti i successivi adempimenti.

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