18 Febbraio 2020

La negoziazione di assegno bancario falso secondo la Cassazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

In tema di negoziazione di assegno bancario falso e in riferimento all’identificazione del prenditore e all’autenticità della sottoscrizione, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c.

Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass. n. 6513/2014).

Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma secondo, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 – in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento – la mera rilevabilità dell’alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi“, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo. La valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell’operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n.15066/2005).

I principi di diritto sopra enunciati sono stati recepiti dalla Corte di appello di Firenze che, in una recente sentenza (App. Firenze 28.1.2020), ha stabilito che « in considerazione del contesto storico in cui hanno operato le parti, che vede l’affinarsi delle tecniche di falsificazione dei titoli, l’istituto di credito, per adempiere all’onere della prova sullo stesso gravante, avrebbe dovuto provare non solo che la falsificazione, nel caso di specie, non poteva essere percepita dal banchiere accorto in base al grado di diligenza che si può pretendere da un operatore professionale qualificato, ai sensi dell’art. 1176/II c.c., ma anche che la banca stessa si era dotata delle misure idonee, conosciute e disponibili secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, per scongiurare il fatto illecito costituito dalla falsificazione materiale del titolo ».

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