9 Aprile 2019

La fideiussione secondo Cass. n. 5833/2019

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Si segnala la recente decisione della Cass. n. 5833/2019, che ha operato alcune significative puntualizzazioni, di seguito sintetizzate, in merito alla fideiussione rilasciata a supporto di una operazione di finanziamento:

– in relazione alla consegna del contratto di fideiussione al fideiubente, l’omessa consegna di copia del negozio di fideiussione, stipulato mediante riempimento di un modulo bancario precompilato, come anche l’omessa comunicazione sullo svolgimento del rapporto garantito, sono circostanze che non attengono al piano della validità del negozio di fideiussione, ma, eventualmente, a quello dell’esecuzione di un negozio validamente concluso, e dunque il rimedio per l’eventuale violazione di tali norme è semmai quello dell’adempimento e/o risarcimento del danno, ma non della nullità del negozio;

– la normativa che assiste i contratti bancari (o finanziari) a protezione dei clienti delle banche o degli investitori non può estendersi automaticamente e per osmosi alle garanzie personali rilasciate unilateralmente da soggetti, terzi rispetto al rapporto bancario (o finanziario), con riferimento a negoziazioni intrattenute da altri soggetti con la banca o con l’intermediario finanziario;

– la validita – e la sorte – della garanzia personale dipende dal rapporto principale cui si ricollega, stante il carattere accessorio della fideiussione, e pertanto la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell’intermediario finanziario, proprio perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest’ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un’ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l’intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega;

– il fideiussore del debitore principale della banca non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 c.c.;

– la validità della garanzia è espressamente subordinata alla validità del rapporto principale; il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità del contratto principale, trasmissibile al negozio accessorio, se non è espressamente dedotta dalla parte fideiubente (Cass. n. 25516/2010);

– è esclusa la necessità che nel contratto di fideiussione sia riportata la misura del tasso d’interesse praticato dalla banca al cliente garantito (Cass. n. 23391/2007; Cass. n. 21521/2016; Cass. n. 2492/2017);

– il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore (la banca), senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 23422/2016; Cass. n. 2524/2006).