13 Aprile 2021

La Corte di Cassazione ritorna sull’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e risolve il problema del conflitto tra giudicati

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 8299 del 24 marzo 2021, Pres. Di Virgilio, Estensore Besso Marcheis

Procedimenti sommari – d’ingiunzione – Opposizione tardiva – Proposizione o proponibilità dell’opposizione tardiva – Incidenza sull’efficacia di giudicato del decreto non opposto – Esclusione – Fondamento.

CASO

Nel 1996 Tizio veniva citato da Ford Italia S.p.a. davanti all’allora Pretura di Roma per il pagamento di un’autovettura Ford; costituitosi, eccepiva di avere provveduto all’integrale pagamento all’atto della consegna del bene. Nel corso del processo Ford otteneva dal Tribunale di Roma un decreto con cui si ingiungeva a Tizio il pagamento del prezzo, che veniva eseguito in via forzata con pignoramento presso terzi e assegnazione delle somme a Ford. L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, pure spiegata da Tizio, veniva dichiarata inammissibile con sentenza n. 36664/2003, non impugnata e passata in giudicato il 4 gennaio 2005.

La Pretura di Roma rigettava con sentenza la domanda di pagamento avanzata da Ford nel 1996 con sentenza n. 884/1999.

Nello stesso anno Tizio, deducendo l’indebito arricchimento della casa automobilistica, ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma pignorata. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea e condannava Ford al pagamento di euro 7.667,41, dovendosi «dare prevalenza alla sentenza n. 884/1999, in virtù del pregnante accertamento a cognizione piena ivi compiuto, risultando ininfluente la pur successiva pronuncia in rito di cui alla sentenza n. 36664/2003».

Ford adiva la Corte d’appello di Roma, la quale riteneva di poter risolvere la vicenda applicando il criterio temporale per la risoluzione del conflitto tra i due giudicati, così dichiarando la prevalenza della sentenza più recente, ossia la sentenza 36664/2003. Caduta così la prova del pagamento accertata dal Pretore di Roma, , la Corte accoglieva l’appello proposto da Ford e, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di restituzione di Tizio.

Tizio ricorreva per Cassazione. Resisteva con controricorso Ford.

SOLUZIONE

La Suprema Corte accoglie il ricorso per cassazione proposto da un soggetto che, nell’ambito di una controversia sul mancato pagamento di un’autovettura, si vede condannato sia da un decreto ingiuntivo avverso il quale spiegava opposizione tardiva, decisa con sentenza passata in giudicato nel 2005, sia da una sentenza, intervenuta nel 1999, che invece accoglieva la sua eccezione di avvenuto pagamento. Nello sciogliere il nodo su quale giudicato prevalga, la Corte di Cassazione ribadisce l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, la quale non viene meno a seguito di opposizione tardivamente proposta, allo stesso modo in cui il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l’opposizione di terzo, la cui esperibilità trova invero giustificazione proprio in quanto dirette contro un giudicato.

QUESTIONI

L’ordinanza in commento si confronta con il tema dell’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e sul problema della individuazione del giudicato cui dare prevalenza tra più pronunce sulla medesima vicenda.

Il ricorso, articolato in due motivi strettamente legati tra loro, si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia da un lato affermato “la prevalenza del giudizio successivo”, ma poi in concreto abbia “disatteso tale criterio affermando la prevalenza del giudizio antecedente, quello conseguente alla esecutività del decreto ingiuntivo”.

La Corte di Cassazione considera fondati entrambi i motivi di ricorso.

Invero, i giudici di merito avrebbero concentrato la loro attenzione sulla natura delle pronunce – l’una di merito, l’altra in rito – senza considerare che i due giudicati erano sì rappresentati, da un lato, dalla sentenza di rigetto della domanda di pagamento avanzata da Ford e, dall’altro, non dalla pronuncia con cui veniva accertata la tardività dell’opposizione, bensì dallo stesso decreto ingiuntivo tardivamente opposto.

Secondo un orientamento ormai risalente a una quindicina d’anni fa, “l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito – o revocato – dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l’opposizione di terzo … rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l’assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l’esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva” (cfr. Cass. 19429/2005, annotata da M. Cataldo, Dichiarazione di fallimento, diritto di difesa e giudizio di opposizione prima e dopo la riforma della legge fallimentare, in il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, 533 ss.).

Per quanto concerne il criterio temporale, che per l’appunto va utilizzato per risolvere il problema del conflitto tra giudicati, la Corte di Cassazione nota che la Corte d’Appello avrebbe dovuto affermare la prevalenza della sentenza n. 884/1999 del Pretore di Roma, con la quale veniva accolta l’eccezione di integrale pagamento da parte del ricorrente e pertanto respinta la domanda di Ford.

Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma.