12 Dicembre 2017

La Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento (c.d. legge ‘salva suicidi’)

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La L. 3/2012, invero poco conosciuta e utilizzata, stabilisce che, al fine di porre rimedio alle situazioni di  sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali (diverse da quelle regolate dalla predetta legge), è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.

Per  ‘sovraindebitamento’ si intende la situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante  difficoltà di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   la   definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 L. 3/2012).

L’art. 7 della L. 3/2012 detta le condizioni di ammissibilità del beneficio. In sostanza, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di composizione della  crisi,  un  accordo  di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare  pagamento  dei  titolari  di crediti impignorabili  ex art. 545 c.p.c. e  delle  altre  disposizioni  contenute  in  leggi speciali, preveda scadenze e modalità di  pagamento  dei  creditori,  indichi  le  eventuali  garanzie rilasciate per l’adempimento  dei  debiti  e  le  modalità per l’eventuale liquidazione dei  beni.

È  possibile  prevedere  che  i crediti muniti di privilegio, pegno  o  ipoteca  possano  non  essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato  il  pagamento in misura non inferiore  a  quella  realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso  di  liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di  prelazione,  come  attestato  dagli Organismi di composizione della crisi.

Il  piano  può  anche prevedere l’affidamento  del  patrimonio  del  debitore  ad  un gestore (nominato dal giudice) per la liquidazione,  la  custodia e  la  distribuzione  del ricavato ai  creditori.

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai  procedimenti di cui alla predetta legge; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei  provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012; d) ha fornito documentazione  che  non  consente  di  ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Le procedure cui i soggetti possono accedere sono tre: 1. l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore; 2. il piano del consumatore, volto sostanzialmente al medesimo risultato di cui al punto 1.; 3. la liquidazione del patrimonio.