22 Ottobre 2019

Inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento reso in sede di reclamo cautelare e sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o dell’esecuzione (artt. 615, comma 1, e 624 c.p.c.)

di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDF

È principio ormai acquisito grazie all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione decida sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c. 1, c.p.c. sia impugnabile con il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avanti al collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico o nel cui circondario ha sede il giudice di pace che ha emesso il provvedimento sull’istanza per inibitoria proposta dall’opponente a precetto (v., da ultimo e definitivamente, Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889, con nota di V. Scappini, È reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. il provvedimento del giudice dell’opposizione a precetto sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, proposta ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c., su www.eclegal.it, 17 settembre 2019).

Ancora non sopita, viceversa, è la questione relativa alla impugnabilità mediante ricorso per cassazione del provvedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

La Corte, invero, in più occasioni si è espressa in merito alla non impugnabilità mediante ricorso straordinario in cassazione, affermando che l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. è destinata a perdere efficacia a seguito della decisione di merito e, pertanto, risulta del tutto inidonea a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato.

A tale proposito, gli Ermellini fanno leva sul principio di diritto in forza del quale non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., ove il provvedimento non possegga il carattere della decisorietà, cioè dell’attitudine a pregiudicare in modo definitivo la situazione sostanziale della parte.

Di tale principio si trovano numerose esemplificazioni: basti pensare al caso del decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano di riparto predisposto dal curatore e avente ad oggetto le modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell’attivo, che non è impugnabile in Cassazione, in quanto privo del requisito della decisorietà e avente carattere ordinatorio ed efficacia solo endoconcorsuale (Cass., 14/01/2019, n. 641); o ancora, si consideri l’ipotesi dell’ordinanza con la quale il giudice dell’appello irroga, ai sensi dell’ art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, non ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’ art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d’impugnazione (Cass., 17/07/2019, n. 19247). La Suprema Corte (Cass., 23/02/2018, n. 4451) ha riconosciuto, invece, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3/2012, come integrata dalla legge n. 221/2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della decisorietà e  della definitività, non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia «non altrimenti impugnabile».

Ebbene, il carattere della decisorietà pare essere del tutto assente sia nel caso del provvedimento emesso in sede di reclamo ai sensi dell’art 669 terdecies c.p.c. sia nell’ipotesi in cui il provvedimento reclamato sia stato emesso in tema di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c.

Quanto al caso di provvedimento emesso in sede di reclamo ai sensi dell’art 669 terdecies c.p.c., la stessa Cassazione ha statuito che il provvedimento può essere impugnato solo ove esso non appaia suscettibile di modifiche; ove, invece, il provvedimento impugnato costituisca una misura cautelare e provvisoria anche per gli effetti che può produrre in via anticipata nel momento in cui viene portato ad esecuzione, non potrà essere impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur coinvolgendo diritti soggettivi e contenendo statuizioni di condanna alle spese processuali in via anticipata rispetto al giudizio di merito, non statuisce su detti diritti a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, a fronte della facoltà della parte di attivarsi per avviare il giudizio di merito, al fine di accertare l’infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pronuncia cautelare (Cass., 20-04-2018, n. 9830).

Con riferimento all’impugnazione del provvedimento reclamato in tema di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c., la giurisprudenza ha, infatti, ribadito la carenza del requisito della decisorietà. Del resto, che il provvedimento ex art. 624 c.p.c. non abbia i caratteri di definitività e stabilità proprii del giudicato sostanziale è reso evidente anche dal fatto che “l’effetto estintivo di cui al comma 3 del medesimo articolo si può determinare solo in caso di accoglimento della richiesta di sospensione; non si tratta, quindi, di una caratteristica che riguarda la tipologia di provvedimento in sé considerata, a prescindere dal tenore della decisione”. Come noto, nelle opposizioni in sede esecutiva ex artt. 615, 617 o 619 c.p.c., è sempre nella facoltà delle parti introdurre il giudizio di merito a cognizione piena. A ciò si aggiunga che “l’ipotesi di estinzione del pignoramento per omessa introduzione del giudizio di merito non rappresenta un elemento caratterizzante il provvedimento del giudice dell’esecuzione come definitivo. Il consolidamento dei suoi effetti, infatti, non dipende dall’efficacia in sé del provvedimento, bensì dalla successiva condotta delle parti che, prestando in sostanza acquiescenza alla decisione interinale, rendono superfluo lo svolgimento del giudizio di merito volto verificare la fondatezza delle ragioni in considerazione delle quali è stata disposta la sospensione dell’esecuzione (così Cass., 10/10/2019, n. 25411).