7 Marzo 2017

Il processo tributario telematico:prospettive per il futuro

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

La struttura del processo telematico tributario genera un approccio ambivalente: un certo rimpianto per alcune soluzioni strategiche che indubbiamente ne rendono farraginosa la gestione ma anche la consapevolezza dell’esistenza di amplissimi margini di intervento che potrebbero generare un’enorme semplificazione del rito processuale tributario. Iniziamo dalle criticità, che sono note ma anche facilmente risolvibili:

  • certamente dovrà essere risolto al più presto il problema dell’allegazione dei file attestanti la regolarità della notificazione del ricorso a mezzo PEC, stante che ancora oggi, in attesa di modifiche delle regole tecniche o del manuale di gestione documentale, non è garantita la reperibilità degli stessi all’interno del fascicolo informatico;
  • dovrà altresì essere ampliata la dimensione massima dei file depositabili, oggi di soli 5 MB e dunque certamente esigua a fronte di documenti corposi quali possono ad esempio le perizie tecniche. Allo stato attuale, ove le dimensioni superino quelle consentite, occorre provvedere ad uno “spezzettamento” dei documenti con conseguente dilatazione dei tempi di deposito per il professionista;
  • ancora, si ritiene non si possa prescindere dall’eliminazione dell’obbligo di apposizione della firma digitale su ogni documento prodotto. Se, come pare acclarato, tale onere fosse stato introdotto per rispettare le regole tecniche sulla conservazione sarebbe sufficiente considerare che, a tali fini, è del tutto inutile la firma del professionista in calce a documenti da lui non formati (quali appunto le produzioni documentali propriamente dette) per giungere alle auspicate conclusioni. Semmai, si potrà porre un problema di attestazione di conformità al momento della presa in carico del fascicolo da parte dell’archivio informatico, ma si tratterebbe comunque di una fase successiva non gestita dal professionista;
  • altra problematica (questa volta in termini di sicurezza) riguarda gli accessi al S.I.G.I.T.: è opportuno che venga al più presto implementato l’accesso con CNS in alternativa al più instabile e meno sicuro accesso con UserID e password; ciò proprio al fine di rendere più sicuro il sistema;
  • ancora, e da ultimo, sarebbe ottima cosa introdurre poteri di autenticazione per i professionisti, sulla scorta di quanto già accade nel processo civile telematico e nel processo amministrativo telematico. Si eliminerebbero così i dubbi circa la possibilità di iscrivere a ruolo per via telematica un ricorso notificato con modalità analogica e si renderebbe possibile anche la notificazione della sentenza a mezzo pec.

È evidente che  tali interventi renderebbero molto più semplice e completo l’utilizzo dei servizi del PTT.

C’è però sullo sfondo una grossa possibilità di sviluppo del sistema, che potrebbe rendere questo processo davvero una delle piattaforme informatiche più agevoli da utilizzare nell’ambito della gestione del contenzioso.

Ci riferiamo alla possibilità che, riformando radicalmente il meccanismo di avvio del contenzioso, non si preveda più la previa notificazione e la successiva iscrizione a ruolo ma si invertano i fattori e si preveda l’iscrizione a ruolo e la successiva notificazione.

Conseguentemente, quantomeno in primo grado, la notificazione del ricorso (e del decreto di fissazione dell’udienza) potrebbero essere effettuate alla controparte attraverso il sistema pubblico di connettività (o al massimo attraverso la PEC).

A supporto di tale possibilità c’è peraltro un solido appiglio normativo e cioè l’art. 16 bis del d. lgs. 546 del 1992 ove si prevede che le comunicazioni di segreteria per le pubbliche amministrazioni vengano effettuate, appunto, attraverso il sistema pubblico di connettività.

Posto che nel processo tributario le parti resistenti sono quasi sempre pubbliche amministrazioni, o comunque dotate di PEC, ben si potrebbe realizzare un sistema del genere, eliminando tutte le problematiche connesse alla regolare instaurazione del contraddittorio e dando così la possibilità alle parti e ai magistrati di esaminare più celermente le questioni nel merito.