29 Giugno 2015

I soli ribassi a base d’asta non comportano l’estinzione anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità

di Alessandro Majorca Scarica in PDF

Trib. Palermo; Sezione Esecuzioni Immobiliari; ord. 26 marzo 2015

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Esecuzione Immobiliare – Ribassi della base d’asta – Chiusura anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità – Esclusione (Disp. att. cod. proc. civ., art. 164 bis; d.l. 12 settembre 2014 n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione, art. 19; l. 10 novembre 2014, n. 162).

[1] L’istituto della chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell’espropriazione, introdotto dal decreto legge 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 162/2014, non può trovare applicazione quando la riduzione del prezzo a base d’asta degli immobili pignorati è stata determinata, conformemente al dettato codicistico, dall’esito infruttuoso dei precedenti tentativi di vendita.

CASO
[1] I debitori esecutati hanno proposto opposizione, con istanza di sospensione, avverso l’avviso di vendita (senza e con incanto) emesso dal Professionista Delegato.
Gli opponenti hanno lamentato l’eccessiva riduzione, in seguito alle vendite infruttuose, del prezzo base d’asta rispetto al valore di stima dei beni posti in vendita ed hanno chiesto al Giudice dell’esecuzione di dichiarare improcedibile l’esecuzione o comunque di disporre l’estinzione anticipata della procedura per sopravvenuta infruttuosità ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Palermo ha innanzitutto qualificato la opposizione agli atti esecutivi come reclamo avverso il provvedimento del professionista delegato ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato la richiesta di chiusura anticipata dell’espropriazione.

L’istanza dei debitori esecutati è stata ritenuta infondata, atteso che il prezzo era stato determinato, conformemente al dettato codicistico, per l’esito infruttuoso dei precedenti tentativi di vendita.
Sotto altro profilo l’istanza è stata giudicata prematura, perché la valutazione sulla congruità del prezzo essere effettuata solo al momento dell’aggiudicazione ed a seguito della eventuale gare tra gli offerenti, in esito alla quale il Giudice potrà valutare, anche d’ufficio, la sussistenza dei presupposti per la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (quest’ultima diposizione consente al giudice dell’esecuzione di sospendere d’ufficio la vendita quanto ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto).

Il Tribunale ha pure precisato che l’art. 164 bis c.p.c. non può trovare applicazione quando, nonostante i ribassi, il valore dei beni è tale da consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori.

QUESTIONI
[1] L’art. 164 bis c.p.c. stabilisce che il processo esecutivo deve chiudersi quando, tenuto conto dei costi per la sua prosecuzione, delle probabilità di liquidazione del bene pignorato e del suo presumibile valore di realizzo, è da ritenere che non sarà possibile conseguire un “ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori”.
Si deve trattare, in altri termini, di casi limite, nei quali il valore del bene è così irrisorio da non coprire, ragionevolmente, neppure i costi necessari per la vendita.

Questa norma è stata introdotta dal legislatore sulla medesima linea di quanto già previsto dall’art. 118 l.f.
Tale articolo, introdotto dalla riforma della legge fallimentare del 2006, stabilisce che il fallimento deve essere chiuso se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure parzialmente, i crediti concorsuali, quelli prededucibili, né le spese della procedura.
Anche l’art 164 bis disp. att. c.p.c. vuole soddisfare esigenze di economia processuale ed evitare la prosecuzione di procedure esecutive per le quali è da presumere che la vendita dei beni non consentirà di ottenere nessun ricavata e avrà costi superiori alle previsioni di realizzo.
La semplice riduzione del prezzo a base d’asta non può invece consentire la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Per approfondimenti cfr. Bongiorno, L’estinzione per infruttuosità dell’espropriazione forzata, in Punzi, Il processo civile sistema e problematiche – le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino, 2015, p. 541 ss.