23 Novembre 2021

Falsa attestazione del creditore circa la mancata ricezione della dichiarazione del terzo pignorato

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 14 ottobre 2021, n. 28047. Pres. De Stefano, Estensore Rossetti

Esecuzione forzata – esecuzione presso terzi – opposizione agli atti esecutivi – falsa dichiarazione del creditore procedente circa la mancata comunicazione del terzo al creditore procedente ex art. 547 c.p.c. – assenza del terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. – effetti dell’assenza del terzo.

Nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c., dichiari al giudice il vero e cioè di avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che il creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., co. 1, quando abbia dolosamente o con colpa negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità

CASO

Tizio, creditore di Caio e Mevio munito di titolo esecutivo, pignorava presso la AUSL di Ravenna il credito vantato nei confronti di quest’ultima dai suoi debitori.

Fissata udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell’esecuzione, il creditore procedente affermava di non avere ricevuto alcuna comunicazione ex art. 547 c.p.c. da parte del terzo pignorato e pertanto chiedeva fissarsi l’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. affinché il terzo rendesse la dichiarazione di quantità.

Alla successiva udienza ex art. 548 c.p.c. non compariva il terzo pignorato e il giudice dell’esecuzione assegnava a Tizio la somma di oltre 20.000 Euro, più le spese.

La AUSL di Ravenna proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza di assegnazione, esponendo che al momento della notifica del pignoramento aveva già adempiuto a tutte le proprie obbligazioni nei confronti di Caio e Mevio e di avere comunicato la predetta circostanza al creditore procedente a mezzo PEC.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva in via cautelare l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione. In esito al giudizio di merito, il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione con sentenza impugnata per Cassazione da Tizio. Resisteva la AUSL di Ravenna, mentre nessuna difesa veniva svolta da Caio e Mevio.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione con la sentenza in esame precisa i casi in cui la mancata comparizione del terzo pignorato all’udienza ex art. 548 c.p.c. può essere considerata come ficta confessio, dunque come una non contestazione del credito. Nel caso di specie, il terzo comunicava al creditore procedente di avere adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti dei debitori del creditore e pertanto non compariva in udienza, ma il creditore, ignorando dolosamente detta comunicazione, equiparava l’assenza del terzo alla non contestazione del credito. La Corte di Cassazione ritiene che questa situazione non possa considerarsi alla stregua di una ficta confessio, e precisa i casi in cui ciò possa avvenire, ossia solo quando il creditore dichiari di non avere ricevuto alcuna comunicazione dal terzo, anche per errore scusabile, e quest’ultimo decida di non comparire all’udienza ex art. 548 c.p.c.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso il creditore procedente sostiene che la ASL fosse rimasta ingiustificatamente assente all’udienza fissata per rendere la dichiarazione di cui all’art. 548 c.p.c. in quanto ne aveva avuto regolare comunicazione. Pertanto, non avrebbe potuto successivamente far valere con l’opposizione agli atti esecutivi l’inesistenza del credito pignorato, avendo essa stessa dato causa alla nullità contestata.

Il creditore inoltre afferma, con un secondo motivo strettamente legato al primo, che l’assenza del terzo, sempre in quanto aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’atto col quale veniva invitato a comparire all’udienza dell’art. 548 c.p.c., era inescusabile e pertanto la spiegata opposizione doveva dichiararsi inammissibile.

La Corte di Cassazione rigetta entrambi i motivi.

Secondo il Supremo Collegio il combinato disposto degli artt. 547 e 548 c.p.c. addossa al terzo pignorato una facoltà ed un onere: la prima consiste nella comunicazione stragiudiziale al creditore dell’esistenza e della quantità del credito ex art. 547 c.p.c. Trattandosi appunto di mera facoltà e non di onere, l’omissione di detta comunicazione non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole per il terzo, ma solo l’obbligo in capo al giudice di fissare una successiva udienza per la comparizione di quest’ultimo.

L’onere è invece quello di comparire all’udienza fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c. per rendere la dichiarazione di quantità: in quanto si tratta di un onere, dalla sua violazione discende ope legis l’obbligo per il giudice di reputare non contestato il credito pignorato (cd. ficta confessio). Questo onere a carico del terzo si poggia sul fatto che il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c.

È evidente che nessun problema si ponga quando il creditore dichiari, conformemente al vero, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo: in tal caso l’assenza di quest’ultimo alla successiva udienza ex art. 548 c.p.c. produrrà gli effetti della ficta confessio.

Quando, invece, il creditore affermi falsamente di non aver ricevuto comunicazioni, secondo la Suprema Corte possono teoricamente darsi tre possibilità: a) il creditore ignorava incolpevolmente di avere ricevuto la dichiarazione del terzo; b) il creditore ignorava colpevolmente di avere ricevuto tale dichiarazione; c) il creditore era cosciente di avere ricevuto la dichiarazione del terzo.

Nel primo caso, la Corte di cassazione equipara l’assenza del terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. a una non contestazione. Il terzo pignorato, infatti, se dopo avere compiuto la dichiarazione stragiudiziale, decide di non comparire all’udienza senza avere la prova certa della ricezione di essa, accetta il rischio che la propria dichiarazione possa non avere raggiunto il destinatario e pertanto ne sopporta gli effetti.

Al contrario, quando il creditore neghi di avere ricevuto comunicazioni dal terzo pignorato con colpa o dolo, vanno tenuti in conto i principi generali dell’ordinamento, tra cui quello per il quale condotte colpose o dolose non possano essere tutelate: le prime in virtù del principio di autoresponsabilità; le seconde in forza del fraus omnia corrumpit.

Pertanto, se il creditore dichiara falsamente, ma per errore scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato, e quest’ultimo non compare all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c., si produrranno gli effetti della ficta confessio. Se invece il creditore dichiara falsamente, con colpa o dolo, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest’ultimo non compare all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c., il credito pignorato non potrà ritenersi non contestato.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato il ricorrere di quest’ultima ipotesi: il creditore procedente ben sapeva di avere ricevuto dalla ASL una dichiarazione di quantità negativa, avendo la stessa già adempiuto alle proprie obbligazioni verso i debitori del creditore procedente, ma nondimeno quest’ultimo dolosamente taceva al giudice dell’esecuzione tale circostanza.

La Corte conclude ritenendo che nel caso di specie l’assenza del terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. è priva di effetti e i motivi del ricorso vanno rigettati in applicazione del seguente principio di diritto: “nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c., dichiari al giudice il vero e cioè di avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che il creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., co. 1, quando abbia dolosamente o con colpa negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità“.

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