19 Settembre 2017

(Dis)orientamenti sulla decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione.

di Ginevra Ammassari Scarica in PDF

Cass. 1° giugno 2017, n. 13858

Lavoro e previdenza (controversie in tema di) Impugnativa del licenziamento Rito Fornero – Sentenza che chiude il giudizio di opposizione – Reclamo – TermineDecorrenza (Cod. proc. civ., artt. 58 e 136; disp. att. cod. proc. civ., art. 45; l. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 1, commi 58 e 61).

 

[1] Il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del reclamo ex art. 1, co. 58, L. n. 92/2012 decorre altresì dall’estrazione della copia autentica della sentenza ad opera del procuratore della parte.

CASO

[1] Con ricorso ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, la società Alfa proponeva reclamo avverso la sentenza che, resa in sede di opposizione dal Tribunale di Roma, aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento verbale intimato dalla società medesima nei confronti di un proprio dipendente, ordinando altresì l’immediato ripristino del rapporto lavorativo de quo e il pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

Nell’accogliere l’eccezione sollevata dal lavoratore, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità del reclamo proposto, poiché tardivo rispetto al termine breve di trenta giorni disposto dall’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, decorrente, nel caso di specie, dal giorno in cui la società aveva estratto copia della gravata sentenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società Alfa, deducendo che il termine di decadenza de quo decorre, ex lege, esclusivamente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza (se anteriore), in mancanza delle quali, ai sensi del comma 61, art. 1, l. n. 92/2012, si applica l’art. 327 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione, nel confermare la decisione resa dalla Corte territoriale, afferma che il termine breve per la proposizione del reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 decorre altresì dall’estrazione della copia della gravata sentenza, giacché tale attività, al pari della comunicazione effettuata dalla cancelleria, garantisce la conoscenza formale del relativo provvedimento.

QUESTIONI

[1] Il principio espresso dalla S.C. – che si conforma a quanto precedentemente affermato, con specifico riferimento al c.d. rito Fornero, da Cass. 13 settembre 2016, n. 17963 in www.dejure.it – trova il proprio fondamento nella tipizzazione, sotto il profilo processuale, delle attività espletabili per il rilascio della copia autentica della sentenza, quali: la richiesta ad opera del procuratore della parte interessata e la relativa consegna da parte della cancelleria ex art. 58 c.p.c.; tali attività, nell’integrare il medesimo requisito di certezza in ordine alla data di rilascio dell’atto e all’individuazione del destinatario connotante le comunicazioni di cancelleria effettuate ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att., garantiscono la rituale conoscenza del relativo provvedimento, necessaria e sufficiente ai fini dell’impugnazione.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è tutt’altro che unanime, giacché si registrano pronunce discordanti a seconda dei mezzi di impugnazione esperibili.

Per l’applicazione del medesimo principio espresso nella pronuncia in rassegna, seppur con riferimento alla tempestività della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nel rito lavoro, v. Cass. 12 giugno 2012, n. 9421, Foro it, Rep. 2012, voce Procedimento civile, n. 170 e Riv. dir. proc., 2013, 477, con nota di G. Guarnieri, il quale, nel ritenere condivisibile la soluzione accolta dalla S.C., rileva la conformità della stessa al principio di strumentalità delle forme: infatti, lo scopo della comunicazione ex art. 435, 2° comma, c.p.c. è la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, che si realizza altresì con il ritiro delle copie autentiche ad uso notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell’udienza da parte del procuratore della parte costituita, purché risultante dall’annotazione apposta e sottoscritta in cancelleria sul retro del decreto medesimo.

Conforme anche Cass. 2 ottobre 2008, n. 24418, Foro it, Rep. 2008, voce Notificazione civile, n. 71, con riferimento alla tempestività della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi nel rito lavoro.

In tal senso cfr., altresì, Cass., 20 dicembre 2011, n. 27667, id., Rep. 2012, Voce Fallimento, n. 293, la quale, con riferimento alla decorrenza del termine di dieci giorni disposto dall’art. 26 L. fall. per la proposizione del reclamo avverso i decreti del giudice delegato, ammette l’adozione di forme equivalenti alla comunicazione effettuata dal cancelliere, purché sia garantito l’intervento di quest’ultimo che, rappresentando l’organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, attesti l’effettiva conoscenza dei provvedimenti de quibus; nonché Cass., 25 febbraio 2011, n. 4698, id., Rep. 2011, Voce cit., n. 306.

Con specifico riguardo alla tempestività della notifica del ricorso per cassazione, v. Cass., 31 marzo 2010, n. 7946, id., Rep. 2010, Voce Amministrazione controllata, n. 1., nonché Cass. 16 giugno 2004, n. 11319, id., Rep. 2005, voce Notificazione civile, n. 118, la quale afferma che, ai fini della conoscenza legale di un provvedimento giudiziale, è sufficiente il visto per presa visione apposto dal difensore costituito sull’originale del biglietto di cancelleria predisposto per la relativa comunicazione; in senso difforme cfr. Cass., S.U., 9 giugno 2006, n. 13431, id., Rep. 2006, voce Impugnazioni civili, n. 39.

Tale impostazione restrittiva si registra altresì in Cass., 10 giugno 2008, n. 15359, id., Rep. 2008, voce cit., n. 41, la quale afferma che l’estrazione della copia autentica della sentenza, in quanto ascrivibile ad un’attività conoscitiva interna svolta dalla parte, esclude la decorrenza del termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c.

La S.C. adotta il medesimo orientamento rigorista in tema di regolamento di competenza, là dove, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 47, 2° comma, c.p.c. per la proposizione di tale mezzo di impugnazione, esclude l’equipollenza tra la comunicazione e l’estrazione di copia autentica del relativo provvedimento, così Cass. 2 febbraio 2012, n. 1539, id., 2013, I, 3302, con nota di V. Mastrangelo, «Dies a quo» del termine breve e possibili attività equipollenti alla notificazione della sentenza, il quale rileva la peculiarità della norma de qua, là dove, nel disporre che il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento necessario di competenza decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, prevede una deroga espressa al combinato disposto degli artt. 285 e 326, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale l’unico mezzo idoneo a far decorrere il termine breve per proporre gli altri mezzi di impugnazione ordinari è costituito dalla notificazione della sentenza effettuata, su istanza di parte, al procuratore costituito della controparte; Infatti, l’A. sostiene che il fondamento della previsione del termine breve ex art. 325 c.p.c. non è ascrivibile alla mera conoscenza del provvedimento, bensì all’interesse che la parte vittoriosa nutre per l’accelerazione nella formazione del giudicato.

Tale impostazione sembrerebbe confermata dalla modifica apportata dal d.l. n. 90/2014 all’art. 133 c.p.c., il quale, nel disporre che la cancelleria comunichi il testo integrale del provvedimento, rende pressoché nulla la differenza, ai fini dell’effettiva conoscenza del provvedimento, tra la notificazione ad istanza di parte e tale comunicazione, la quale – prescrive il 2° comma – è inidonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni.

In conclusione, l’A., critico nei confronti delle interpretazioni estensive della disciplina del termine breve, rileva come queste non arrechino alcun vantaggio sotto il profilo della ragionevole durata del processo.

Quest’ultima, al contrario, costituisce una delle rationes espressamente richiamate dalla S.C. nella pronuncia in commento, giacché – afferma – l’equiparazione tra l’estrazione della copia autentica della sentenza e la comunicazione di quest’ultima appare coerente con il principio di speditezza del rito previsto dalla c.d. legge Fornero.

Al contrario, Cass. 20 settembre 2016, n. 18403, id., Rep. 2016, voce Lavoro e previdenza (controversie in tema di), n. 3880, nel ritenere irrilevante tale finalità acceleratoria, esclude che il termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 decorra dalla lettura in udienza dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria (sul tema cfr. altresì, con riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., Cass. 19 settembre 2014, n. 19743, id., 2015, I, 1011, con nota di V. Mastrangelo, Orientamenti sul «dies a quo» del termine breve per l’impugnazione, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e bibliografici); tuttavia, tale soluzione – solo apparentemente sovrapponibile e, dunque, contraria a quella in epigrafe – appare condivisibile stante l’irritualità riscontrabile nella pronuncia del relativo provvedimento, giacché il rito speciale introdotto nel 2012 non prevede che il giudice definisca il giudizio con sentenza contestuale ai sensi dell’art. 429 c.p.c., bensì si riservi all’esito dell’udienza di discussione e depositi la sentenza entro dieci giorni da quest’ultima.

Per approfondimenti v., pur senza pretesa di esaustività, C.E. Balbi, La decadenza nel processo di cognizione, Milano, 1983, p. 317; nonché, con specifico riferimento al rito lavoro G. Guarnieri, Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro, in Riv. dir. proc., 1983, 220, 481 e, più di recente, M. Vellani, Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 435.