27 Aprile 2021

Il debitore esecutato conserva interesse all’opposizione agli atti esecutivi ai fini delle spese, anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sesta sez., sentenza, 21 gennaio 2021, n. 1098; Pres. Amendola; Rel. D’Arrigo.

Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l’impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un’espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l’interesse della debitrice a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell’art. 1997 c.c.)”.

CASO

N. ha promosso un pignoramento immobiliare presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c. avverso la debitrice Euroimmobiliare s.r.l. relativamente alle somme a questa dovute da M.M. e C.I. in forza di effetti cambiari rilasciati in favore della società esecutata.

Euroimmobiliare s.r.l., per mezzo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha eccepito che il pignoramento dei titoli di credito dovesse effettuarsi ai sensi dell’art. 1997 c.c. e non nelle forme del pignoramento presso terzi.

La procedura esecutiva era dichiarata estinta dal Tribunale di Lecce per omessa iscrizione a ruolo, come previsto dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c.

La società debitrice procedeva comunque a introdurre il giudizio di merito al fine di chiedere la condanna di N. al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.

L’opposizione veniva dichiarata inammissibile, giacché la società non avrebbe avuto interesse ad agire “atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso (giudizio di opposizione, n.d.r.) non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti”.

Euroimmobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Lecce, dolendosi, nei due motivi, della circostanza di essere stata ritenuta carente di interesse ad agire nel proporre opposizione agli atti esecutivi, nei confronti del pignoramento presso terzi eseguito a suo danno.

SOLUZIONE

Ritenendolo manifestamente fondato e pronunciandosi, quindi, ex art. 380-bis c.p.c., la Suprema Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato affinché decida sulla scorta del principio riportato in epigrafe.

QUESTIONI

La Corte di Cassazione ha rilevato che dalla lacunosa motivazione della sentenza impugnata sembra evincersi che il Giudice di primo grado avesse ritenuto Euroimmobiliare s.r.l. carente di interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c., per il sol fatto che le terze pignorate, M.M. e C.I., avevano reso dichiarazione negativa.

Rileva la Suprema Corte che il debitore esecutato ha sempre interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, anche qualora detti terzi abbiano reso dichiarazione negativa, oppure quando – come nella fattispecie – il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito.

D’altra parte, è proprio con l’opposizione agli atti esecutivi che il debitore può far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa, ancorché viziata, giunga egualmente a conclusione, con l’attribuzione al creditore di un bene – credito, titolo cambiario o somma di denaro – che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per mezzo di una espropriazione intrapresa illegittimamente.

Anche la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento da parte del creditore, comportante l’estinzione della procedura esecutiva, non ha rilievo con riguardo all’interesse del debitore esecutato a contestare proprio detta procedura.

Tale interesse permane sempre in capo al (supposto) debitore, quantomeno per ottenere la liquidazione delle spese di causa secondo il principio della soccombenza virtuale, che, indipendentemente dalla cessazione della materia del contendere, impone di considerare la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti e, su tale valutazione, liquidare le spese processuali.

Nel caso di specie, ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale, deve considerarsi l’esistenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. al tempo in cui è stata proposta l’opposizione, non avendo rilevanza alcuna la successiva estinzione della procedura esecutiva per mancata iscrizione a ruolo.

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