26 Novembre 2019

Il curatore fallimentare può far valere la nullità del contratto di finanziamento

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Le nullità previste dal Titolo VI TUB (trasparenza bancaria), qualificate “di protezione”, operano « soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice » (art. 127, comma 2, TUB): in sostanza, la nullità di una clausola contrattuale o dell’intero contratto bancario – ad es., inosservanza della forma scritta del contratto (art. 117, comma 1, TUB) – può essere fatta valere solo dal cliente o dal giudice (se di interesse per il cliente).

Le nullità di protezione, come evidenziato dalle Sezioni Unite n. 26242 del 2014, fondano l’inderogabilità del loro statuto, contrassegnato dall’operatività a “vantaggio” del cliente, sull’art. 2 Cost., sull’art. 3 Cost. (essendo finalizzate a rimuovere il primo grado dell’asimmetria informativa) e sull’art. 41 Cost. cui si aggiunge, per l’intermediazione finanziaria, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).

La nullità di protezione dà dunque concreta attuazione al principio (solidaristico e costituzionalmente fondato) di buona fede e correttezza contrattuale. La configurazione normativa e l’elaborazione giurisprudenziale relativa alle nullità di protezione ne hanno evidenziato la vocazione funzionale, ancorché non esclusiva, alla correzione parziale del contratto, limitatamente alle parti che pregiudicano la parte contraente che in via esclusiva può farle valere (Cass. Sez. Un., n. 28314/2019).

Di recente, Cass. n. 22385/2019, ha confermato che anche il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità (di protezione) di cui all’art. 117 TUB. Come noto, il curatore ha la gestione del patrimonio fallimentare, per legge sottratta al fallito (artt. 31 e 42 legge fall.). Né può negarsi che la posizione di «terzietà» del curatore nei confronti della persona del fallito sia struttura intesa alla (maggiore) protezione della massa dei creditori concorrenti.

L’utilizzabilità della normativa di trasparenza bancaria da parte del curatore fallimentare trova pure un sicuro e diretto aggancio nella disposizione dell’art. 119, comma 4 ,TUB, che abilita – oltre al «cliente» e «colui che gli succede» – pure «colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni» ad ottenere la documentazione inerente ai rapporti a suo tempo intrattenuto con l’istituto bancario.

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