20 Aprile 2021

I costi di reperimento e produzione della documentazione bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che il cliente (colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione dei beni) ha diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Riguardo alla annosa questione dei costi addebitabili alla clientela per l’accesso alla documentazione bancaria, gli intermediari creditizi devono indicare al cliente, al momento della richiesta, le presumibili spese.

È diffuso il ragionevole convincimento che debbano essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione (ex multis ABF Milano n. 69/2010; ABF Napoli n. 2453/20111; ABF Roma n. 1432/2013; ABF Napoli n. 28.9.2015, n. 7600; ABF Napoli n. 3759/2015; ABF Napoli nn. 1183/2017 e 2308/2017; ABF Milano n. 2609/2017; ABF Torino n. 14168/2017). Sicuramente censurabili appaiono richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l’esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria.

L’ABF Milano n. 2609/2017 ha rilevato che con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica questi costi non possono che essere contenuti. In particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla richiesta di un cliente – ricerca, riproduzione, spedizione – devono essere valutate in concreto. L’Arbitro ha ribadito il principio che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati dall’intermediario e che tali costi, per quanto possano essere calcolati anche forfettariamente, devono essere sempre riferiti ai singoli documenti (il contratto, l’estratto conto, ecc.), non alle pagine delle quali si compongono. I costi inoltre devono essere ragionevoli: nella fattispecie esaminata, il Collegio ha stabilito che il costo di 10 euro deve essere riferito al singolo documento invece che alla singola pagina.

I costi addebitati al cliente per il rilascio della documentazione devono dunque essere parametrati anche alla quantità di documentazione richiesta e in ogni caso rispettare l’esigenza di recuperare i costi effettivamente sostenuti; in un altro caso sottoposto all’ABF, data la mole della documentazione richiesta (oltre 130 documenti), il costo prospettato dall’intermediario, di tre euro per ogni documento, è stato ritenuto congruo (ABF Napoli n. 1183/2017).

Tale principio (ragionevolezza e proporzionalità dei costi addebitati) vale anche in presenza di previsioni difformi dei fogli informativi: «il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità, anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da escludere che su tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il servizio richiesto» (ABF Bologna n. 11171/2018).

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto di accesso alla documentazione bancaria