10 Dicembre 2019

Il contratto bancario sottoscritto dal funzionario di banca “per verifica firma e poteri”

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

I contratti bancari devono essere redatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato ai clienti; in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo (art. 117, commi 1 e 3, TUB).

Nella prassi, talora si verifica che nei contratti bancari compaia la sottoscrizione del funzionario di banca in calce a dichiarazioni del seguente tenore: « dichiara valide e raccolte a cura di questa dipendenza le firme apposte » oppure « per verifica firma e poteri » e simili. Operativamente, si è posto il problema se una tale dichiarazione, sostanzialmente attestante la veridicità della firma del correntista, configuri o no una manifestazione di volontà dell’istituto bancario idonea al perfezionamento del contratto.

Secondo la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Emilia 14.5.2013 e 28.4.2015; Trib. Verona 28.5.2014, 14.1.2015, 2.12.2015 e 31.3.2016; Trib. Brescia 2.9.2016; Trib. Bergamo 11.1.2017. Contra Trib. Modena 6.5.2015; Trib. Alessandria 31.7.2017), il funzionario di banca non ha alcun potere certificativo dell’autenticità della sottoscrizione (non previsto da nessuna norma), con la conseguenza che l’unico significato che la sua sottoscrizione in calce alla scheda contrattuale può assumere non può che essere quello di estrinsecare la volontà negoziale della banca che in quel momento rappresenta, ex art. 2210 c.c. È infatti abitualmente affermato che nell’ambito dei contratti bancari che richiedono la forma scritta ad substantiam, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell’istituto bancario, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al “contratto” così stipulato, l’efficacia di tale contratto non risulti subordinata all’approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti

La Cassazione ha rilevato che «la figura del funzionario di banca è caratterizzata dal conferimento, da parte dell’Istituto di credito, della facoltà di firma sociale, consistente in un potere di rappresentanza da esercitarsi, anche congiuntamente, in via generale e continuativa nel nome e per conto della banca in relazione a mansioni che comportino il compimento di atti di contenuto gestionale, a rilevanza esterna, pertinenti all’esercizio dell’impresa, senza che quindi tale requisito possa identificarsi con qualsiasi forma certificativa o di quietanza o apposta in singoli determinati atti rientranti nelle mansioni di impiegato, che si collocano all’interno della procedura di istruttoria di una pratica di finanziamento» (Cass. 8.11.2003, n. 16804; Cass. 28.5.2003, n. 8553).

Questa condivisibile impostazione appare confermata ma al contempo superata dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto bancario è rispettato ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (Cass. Sez. Un. nn. 898/2018 e 1653/2018; Cass. nn. 14243/2018, 16362/2018 e 16406/2018).

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