12 Novembre 2019

Contratti d’investimento e uso selettivo della nullità di protezione: la decisione delle Sezioni Unite

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

È legittimo l’esercizio selettivo, da parte dell’investitore, di una azione di nullità “di protezione”, ossia (opportunisticamente) diretta a colpire alcuni soltanto degli ordini di investimento eseguiti o tale esercizio può qualificarsi abusivo/contrario al canone, costituzionalmente fondato, della buona fede?

A tale quesito, di evidente impatto operativo, hanno risposto le Sezioni Unite con la recente sentenza del 4 novembre 2019 n. 28314.

L’uso selettivo del rilievo della nullità del contratto quadro, è osservato, non contrasta, in via generale, con lo statuto normativo delle nullità di protezione ma la sua operatività deve essere modulata e conformata dal principio di buona fede secondo un parametro da assumersi in modo univoco e coerente (ossia oggettivo). La nullità di protezione, infatti, dà concreta attuazione al principio (solidaristico e costituzionalmente fondato) di buona fede e correttezza contrattuale.

Per accertare se l’uso selettivo della nullità di protezione sia stato oggettivamente finalizzato ad arrecare un pregiudizio all’intermediario, si deve verificare l’esito degli ordini non colpiti dall’azione di nullità e, ove sia stato vantaggioso per l’investitore, porlo in correlazione con il petitum azionato in conseguenza della proposta azione di nullità.

Può verificarsi che gli ordini non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum. In tale ipotesi, può essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati, l’eccezione di buona fede, al fine di non determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo all’intermediario stesso. Può, tuttavia, accertarsi che un danno per l’investitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dall’azione di nullità, si sia comunque determinato. Entro il limite del pregiudizio per l’investitore accertato in giudizio, l’azione di nullità non contrasta con il principio di buona fede. Oltre tale limite, opera, ove sia oggetto di allegazione, l’effetto paralizzante dell’eccezione di buona fede.

Alla luce dei sintetici rilievi che precedono, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro“.