21 Maggio 2024

Contratti bancari: inosservanza della forma scritta

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente»; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, comma 3, TUB).

Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto.

La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – pur presente – non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 2033 c.c. (calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto).

La mancanza di un valido contratto di finanziamento in forma scritta comporta, dunque, la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l’applicazione di quelle clausole abitualmente contenute nel contratto (ossia la pattuizione scritta di interessi ultralegali nonché, ad es., anatocismo, CMS, giorni valuta), essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale in virtù degli artt. 1282, 1284 e 1815 c.c. (Cass. n. 5609/2017: la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti; Cass. n. 188/2022: se il contratto è nullo – mancanza forma scritta -, non possono trovare applicazione norme, quali l’art. 1284, terzo comma, c.c., oltre che l’art. 117 TUB, che presuppongono chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu. In caso di nullità del contratto di conto corrente, la banca ha, sì, diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito oggettivo, dunque con gli interessi legali come disciplinati dall’art. 2033 c.c.; Cass. n. 27390/2023: la nullità del contatto di finanziamento implica la restituzione degli interessi al tasso legale e non l’applicazione del ‘tasso BOT’ ex art. 117 TUB; Cass. n. 7420/2024: il c.d. ‘tasso BOT’ trova applicazione soltanto nei casi previsti dall’art. 117, comma 4 e 6, TUB: la nullità per mancanza di forma scritta determina la caducazione del contratto senza la possibilità di interventi correttivi, seppure limitati alla disciplina degli interessi, ai fini di una impropria convalida dello stesso).

La nullità del contratto per difetto di forma comporta il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, da qui l’esigenza di riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito. Le predette reciproche restituzioni avranno, ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla banca a titolo di finanziamento, oltre agli interessi (al tasso legale), e, dall’altro lato, le somme che la banca, in esecuzione del contratto nullo, ha dal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, deve essere comunque restituito, ma solo) gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato (Cass. n. 7420/2024, che richiama Cass. n. 27390/2023).

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