4 Febbraio 2020

Conto corrente bancario e decesso del correntista

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

 L’apertura della successione comporta l’estinzione del conto corrente bancario o la successione degli eredi nel rapporto contrattuale?

Un primo orientamento propende per ritenere che il rapporto di conto corrente bancario prosegua anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (che, ovviamente, abbiano accettato l’eredità, sic et simpliciter o con beneficio di inventario) (ABF Roma n. 7619/2018).

Un secondo indirizzo, qualificato il contratto di conto corrente bancario come un contratto innominato misto – costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato –, sostiene l’applicabilità dell’art. 1722, 1° comma, n. 4) c.c., che prevede l’estinzione del mandato in seguito alla morte del mandante (ABF Milano n. 14866/2019, n. 9469/2019, n. 1931/2014). Anche la Corte di Cassazione ha affermato che il rapporto di conto corrente si scioglie in seguito alla morte del correntista, in virtù della cessazione del rapporto di mandato fra il cliente e la banca (Cass. n. 5264/2000; Cass. n. 12921/1992).

L’adesione al primo indirizzo interpretativo comporta che, in caso di morte del soggetto intestatario del conto corrente, le posizioni debitorie dello stesso si trasferiscano ipso iure agli eredi dell’originario titolare, con la conseguenza che le operazioni effettuate sul conto corrente, a seguito dell’evento morte, debbano ritenersi legittime. Contrariamente, ai sensi del secondo orientamento, la morte del soggetto intestatario del conto corrente comporta l’immediata estinzione del rapporto bancario stesso sicché tutti gli addebiti effettuati sul conto a seguito della morte del de cuius debbono ritenersi illegittimi.

Secondo il Collegio di coordinamento dell’ABF n. 24360/2019, in adesione al primo dei due orientamenti, il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi. A tale riguardo, la banca, una volta acquisita la conoscenza del decesso del correntista, dovrà assumere comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità nonché fornire, una volta identificati gli eredi, esaurienti informazioni ai medesimi.

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