11 Febbraio 2020

Centrale dei rischi: art. 700 c.p.c. in presenza di altre segnalazioni a sofferenza

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Le segnalazioni illegittime, perché erronee o non più dovute, alla Centrale dei rischi sono, come noto, fonte di grave pregiudizio personale e commerciale del soggetto indebitamente segnalato, soprattutto se imprenditore, con conseguente obbligo dell’intermediario che ha operato la segnalazione illegittima al risarcimento dei danni (patrimoniali e no). Va evidenziato che se relativamente a tali aspetti il ricorrente può attendere i tempi ordinari di un giudizio di cognizione, più impellenti sono le esigenze sottese ad una richiesta di immediata cancellazione dell’illegittima segnalazione dalla Centrale dei rischi.

Considerato, infatti, che una indebita segnalazione è fonte di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso, con lesione del diritto d’impresa) e personale (diminuita considerazione sociale) dell’imprenditore, una perdurante iscrizione alla Centrale dei rischi amplifica e aggrava il danno patito dal soggetto segnalato.

Da tempo ormai la giurisprudenza ammette l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, al fine di conseguire la cancellazione della iscrizione (tra le altre, Trib. Verona 18.3.2013; Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.5.2009; Trib. Bari 17.6.2008; Trib. Lecce 5.2.2006; Trib. Salerno 12.7.2006).

Dibattuta è l’utilizzabilità della tutela d’urgenza in presenza di altre segnalazioni a sofferenza. Secondo un primo indirizzo, a fronte di altra concomitante segnalazione a sofferenza è stato negato il periculum in mora, essendo stata recata in dubbio la idoneità dell’art. 700 c.p.c. « a escludere gli evocati effetti della segnalazione » (Trib. Brescia 23.2.2017).

Di opposto tenore sono le (più persuasive) conclusioni cui giunge altra parte della giurisprudenza: la presenza di altra segnalazione a sofferenza non esclude a priori e del tutto la sussistenza del periculum. Per colui che è colpito da diverse appostazioni a sofferenza, presentarsi all’accesso al credito bancario con una o due segnalazioni non è indifferente. Sussiste, quindi, l’interesse a eliminare anche una sola delle diverse segnalazioni, atteso che essa appare di per sé idonea a rendere maggiormente difficoltoso l’accesso al credito bancario e, più in generale, a ledere l’immagine economica, finanziaria e patrimoniale (Trib. Cosenza 20.7.2016).

È altresì evidente che la eventuale cancellazione della segnalazione concomitante sarebbe vanificata dalla perdurante illegittima segnalazione a sofferenza cui fosse negata la (fondata) tutela d’urgenza.

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