5 Giugno 2018

Condotta lesiva e rapporto di impiego pubblico contrattualizzato

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 marzo 2018, n. 7097

Molestia sessuale di un dipendente a carico di un altro – condanna all’amministrazione datrice – diritto alla rivalsa sul responsabile della condotta lesiva – sussiste

MASSIMA

Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo, ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.

COMMENTO

Nel caso de quo, una lavoratrice comunale affermava di aver subito nel corso del suo rapporto di lavoro comportamenti vessatori posti in essere a suo danno dai colleghi e superiori qualificabili come mobbing. La stessa, inoltre, lamentava di aver subito sempre nel corso del rapporto di lavoro, da parte di un altro dipendente, delle molestie sessuali, peraltro denunciate all’autorità giudiziaria. Tuttavia, in relazione a tale episodio l’Amministrazione datrice di lavoro non si era mai attivata disciplinarmente per perseguire tale dipendente né più in generale per prevenire il compimento di ulteriori condotte vessatorie. Pertanto, sia il Tribunale, che la Corte d’Appello competente hanno riconosciuto la responsabilità dell’Amministrazione per la violazione dell’art. 2087 c.c. e il conseguente diritto al risarcimento del danno da mobbing subito dalla lavoratrice. Oltre a condannare l’Amministrazione, i giudici di merito hanno condannato il lavoratore autore delle molestie, accogliendo la domanda di manleva formulata dall’Amministrazione convenuta che aveva a sua volta proceduto con la chiamata in causa del terzo. Il lavoratore è stato condannato a rifondere all’Amministrazione il 60% della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. Alla luce di tale condanna, il lavoratore ha impugnato la sentenza resa dalla Corte d’Appello affermando che la stessa ha erroneamente ascritto ad un soggetto terzo le conseguenze di un comportamento proprio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione del lavoratore sulla scorta del fatto che i giudici di merito hanno riconosciuto la manleva a suo carico non in ragione di una responsabilità ex art. 2087 c.c. (responsabilità che grava interamente sul datore di lavoro) ma perché il lavoratore con la sua condotta illegittima è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, concorrendo quindi a dare luogo alla situazione che ha poi, insieme ad altri eventi, originato la responsabilità del Comune-datore di lavoro per mobbing. Di conseguenza il lavoratore dovrà manlevare il datore di lavoro solamente per la sua quota di responsabilità dovuta dall’inadempimento ai suoi doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, e correttamente identificata dalla Corte d’Appello con il 60% della somma pagata a titolo di risarcimento del danno da mobbing.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”