20 Ottobre 2020

Cartolarizzazione dei crediti, oneri pubblicitari e prova della legittimazione attiva

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità.

Nell’ambito di tali operazioni, l’art. 58 TUB stabilisce che la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I crediti ceduti si trasferiscono in capo al cessionario, conservando la loro validità e grado, senza necessità di annotazione o altra formalità. Il rispetto degli adempimenti pubblicitari predetti produce i medesimi effetti della comunicazione ex art. 1264 c.c.

Il Trib. Bologna 11.5.2020 n. 729/2020 ha operato alcuni chiarimenti operativi in argomento, distinguendo il profilo degli oneri di pubblicità/notifica (necessari a considerare efficace l’intervenuta cessione del credito) dagli aspetti relativi alle allegazioni richieste per considerare provata la sussistenza della legittimazione attiva o meglio la effettiva titolarità del credito in capo all’attore.

La prova del corretto adempimento degli oneri informativi che la disciplina comune dell’art. 1264 c.c. o, in alternativa, quella speciale di cui all’art. 58 TUB, impongono al cedente e al cessionario nei confronti del debitore ceduto, spiega i suoi effetti in punto di opponibilità della cessione, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare né l’effettiva titolarità del diritto né la sussistenza della legittimazione attiva del rivendicante. A tali ultimi fini, l’attore è tenuto, attraverso la produzione  del  contratto  di  cessione,  ad  allegare  il titolo posto a fondamento del trasferimento dello specifico diritto  di credito vantato.

In altri termini, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro  delle  imprese  dell’avvenuta cessione ha valore di notifica per il debitore ceduto.

Sotto il profilo processuale, quando agisce in giudizio, il soggetto che si afferma titolare di un credito già oggetto di una operazione di cessione in blocco è tenuto a fornire la prova documentale della propria legittimazione, «a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta». In sostanza, si rende necessaria la dimostrazione dell’incorporazione e dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB.