22 Novembre 2016

L’assegno bancario nella recente giurisprudenza di legittimità

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo, non vale cioè come tale (art. 2, comma 1, legge ass.), bensì come mera promessa di pagamento (Cass. 4804/2006; 4368/1995); di conseguenza non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 legge ass., e in particolare l’onere del deposito in cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare e all’azione causale (Cass. 20449/2016; Cass. 6/1985).

L’eventualità che il portatore metta in circolazione il titolo nonostante la mancanza di data, può essere fonte di pregiudizi di puro fatto – non già di diritto – per il traente, dato che agli effetti della validità dell’assegno bancario occorre che il requisito dell’indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri; e ciò sia perché la data di emissione serve a stabilire, a norma dell’art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall’azione di regresso, sia perché il bollo apposto in misura fissa sull’assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perché, in mancanza della data di emissione, l’assegno potrebbe circolare a tempo in- determinato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale (Cass. 20449/2016; Cass. 828/1967).

In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità dell’assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno (in conformità, peraltro, all’art. 4 della circolare 8381 del 3 maggio 1955 del Ministero dell’industria e del commercio recante istruzioni per l’uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), non essendovi neppure interesse a conoscere il nome dei titolare del conto su cui l’assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente (Cass. 18083/2016; Cass. 16617/2010; Cass. 6006/2003).